Ultimo aggiornamento: 21/09/17

 Gli obblighi del D.Lgs. 81/08 passo per passo

Gli obblighi del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) passo per passo, un facile elenco per  adempiere agli obblighi o verificare di aver fatto le cose principali previste dal decreto. 

0. NOTA IMPORTANTE

Sono OBBLIGATI agli adempimenti della sicurezza (cioè a tutti i punti seguenti) TUTTE le aziende con dipendenti, le società, gli artigiani e professionisti con dipendenti o con collaboratori familiari. L'art. 3 comma 11 del decreto 81/2008 prescrive infatti che le imprese familiari e gli artigiani (senza dipendenti) devono solamente sottostare all'articolo 21 del decreto che impone utilizzo di attrezzature a norma (macchine dotate di conformità: CE o altri) e uso di dispositivi di protezione individuale quando il lavoro lo richiede (DPI, cioè scarpe, tuta, occhiali, cuffie, elmetto, maschere, ecc. ) oltre al tesserino nei lavori in appalto

Ecco la check list degli obblighi con la possibilità di scaricare direttamente la modulistica.

1. E' stato eletto o nominato il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"???

Se non l'avete fatto scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo cliccare qui.

Per avvisare i lavoratori sul loro diritto ad eleggere il RLS potete affiggere l'avviso scaricabile cliccando qui

Se nessun lavoratore si candidasse compilare ugualmente il modulo indicando "nessun candidato" e "nessun eletto" e facendolo firmare a tutti i lavoratori. In questo caso sarà possibile incaricare un rappresentante territoriale "esterno" (RLST) e annualmente il datore di lavoro dovrà versare in un Fondo INAIL 2 ore di busta paga per ogni lavoratore [art. 48, comma 3 e art. 52, comma 2, lerttera a)].

Il nome del rappresentante dei lavoratori DEVE essere comunicato all'Inail, anche in caso di nuova nomina  (obbligo dal 16 agosto 2009) [art. 18, comma 1, lerttera aa)]. Non è necessaria la comunicazione se non viene eletto oppure viene incaricato il Rappresentante Territoriale. 

Il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e corsi di aggiornamento ANNUALI: minimo di 4 ore all'anno se l'azienda ha da 15 a 50 lavoratori, e 8 ore l'anno se l'azienda ha più di 50 lavoratori [art. 37, comma 11]. NON E' VERO CHE SE SI E' MENO DI 15 LAVORATORI SI E' ESONERATI DAL CORSO. Per iscriverti scarica il modulo di iscrizione clicca qui

N.B. Il corso deve essere necessariamente svolto con la partecipazione dei comitati Paritetici territoriali (CPT), o organismi bilaterali o associazioni di categoria, [vedi art. 37, comma 12]. 

La sanzione per non aver formato il RLS è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €. 

La sanzione per non aver comunicato il nome del RLS all'INAIL è: sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 €. 

2. E' stato nominato il "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"??? Il cosiddetto RSPP???

Il datore di lavoro ha la possibilità di autonominarsi solo nelle aziende artigiane e industriali (compresi i trasporti) fino a 30 addetti, agricoltura fino a 10 addetti, altre aziende fino a 200 addetti (vedi all. II del D.Lgs. 81/2008) e comunque non rientranti fra quelle citate all'art. 31, comma 6 (cioè non a "rischio rilevante": centrali elettriche, radiazioni, esplosivi). In questo caso il datore di lavoro DEVE frequentare un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore (in base al rischio) + corsi di aggiornamento di 6/10/14 ore ogni 5 anni. Negli altri casi DEVE essere nominato un dipendente o un RSPP esterno (ma in possesso di diploma o laurea e corso di 60-100 ore in base al settore di attività. Alcune lauree sono esonerate dal corso).

Se non è stato ancora fatto il corso scaricate il modulo e compilatelo: basta cliccare qui.

La sanzione per non aver nominato il RSPP è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙740 a 7˙014,40 €. 

2a. L'RSPP ha frequentato il corso di formazione???

Se non l'ha fatto prenotatevi senza impegno al corso di formazione per RSPP. Scaricate la circolare ed il modulo di iscrizione, compilatelo e speditelo via FAX. Per scaricare il modulo cliccare qui.

L'RSPP dovrà anche frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni della durata di 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio dell'attività. 

Attenzione: la prima scadenza per chi ha già frequentato il corso prima di luglio 2012 è fissata il 10/01/2017. 

La sanzione per non aver frequentato il corso RSPP è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙740 a 7˙014,40

3. E' stato nominato il Medico Competente in medicina del lavoro???

Nominare il medico è obbligatorio SOLO SE i lavoratori sono esposti a particolari rischi come: chimici (sostanze pericolose, cancerogene, polveri, cemento, oli, ecc.); fisici (spostano manualmente pesi, rumore, vibrazioni, movimenti ripetitivi, ecc.); o biologici (sanità, allevamenti, macelli, depuratori, estetiste, laboratori, rifiuti, ecc.). 

E' comunque obbligatorio sottoporre a visita di idoneità i lavoratori (prima o immediatamente dopo l'assunzione).

Per scaricare la lettera di nomina del medico cliccare qui.

Per gli indirizzi e recapiti dei medici del lavoro cliccare qui.

La sanzione per non aver nominato il medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙644 a 6˙576 €

La sanzione per il mancato controllo sanitario è l'ammenda da 2˙192 a 4˙384 €;
>>  se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori: ammenda da 4˙384 a 8˙768 €;
>>  se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori: ammenda da 6˙576 a 13˙152 €.
 

4. Sono stati nominati gli addetti antincendio ed al primo soccorso

Se non l'avete fatto scaricate i moduli e compilateli: per scaricare il modulo nomina addetti antincendio cliccare qui. Per scaricare il modulo nomina addetti al primo soccorso cliccare qui

La sanzione per non aver nominato gli addetti è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 5˙260,80 €. 

4a. Gli Addetti alla prevenzione incendi e gli Addetti al Primo Soccorso hanno frequentato il corso di formazione???

Se non l'hanno fatto iscriveteli al corso di formazione. Scaricate le circolari ed i moduli di iscrizione, compilateli e spediteli via FAX. Per scaricare il modulo di iscrizione al corso Antincendio cliccare qui, per il modulo di primo soccorso cliccare qui.

Gli addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento TRIENNALE, per scaricare il modulo iscrizione cliccare qui

Per gli addetti antincendio non e' ancora stata stabilita una scadenza, c'e' solo una circolare dei Vigili del Fuoco che indica le durate e gli argomenti da trattare. 

La sanzione per non aver formato gli addetti è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €. 

5. E' stata fatta la "Valutazione dei rischi" in azienda e relativo DOCUMENTO (DVR)???

Se non l'avete fatto compilate il modulo di richiesta contatto, basta cliccare qui, oppure chiamate al num. 335 6628467 oppure inviate un fax al num. 0423 639893. Avrete tutte le delucidazioni possibili. 

La valutazione dei rischi DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti:

  • Ambienti di lavoro (locali, pavimenti, finestre, scale, ecc.);

  • Macchine, attrezzature e impianti;

  • RISCHI FISICI (tra cui rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale, movimenti ripetitivi, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);

  • RISCHIO CHIMICO (uso di prodotti chimici pericolosi, polveri, fumi, nebbie, ecc.);

  • RISCHIO BIOLOGICO (allevamenti, macelli, laboratori, personale sanitario, ecc.);

  • RISCHIO AGENTI CANCEROGENI (polveri di legno duro, amianto, ecc.);

  • RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX: presenza di gas o polveri combustibili); 

  • LAVORATRICI MADRI E MINORI;

  • DITTE APPALTATRICI e rischi da interferenza (DUVRI) > vedi la NEWS;

  • CAMPI ELETTROMAGNETICI (dal 30 aprile 2008) > vedi la NEWS

  • STRESS LAVORO-CORRELATO (dal 31 dicembre 2010) > vedi la NEWS

  • ROA: Radiazioni Ottiche Artificiali ( raggi ultravioletti, infrarossi, Laser) (dal 2012) > vedi la NEWS;

  • RISCHIO FULMINAZIONE (da marzo 2013) > vedi la NEWS

Il documento di valutazione dei rischi DEVE avere "data certa" (cioe' timbrato da uff. registro/notaio oppure recare le firme dal datore di lavoro, dall'RSPP. dal rappres. lavoratori e dal medico (ove nominato)Attenzione: se manca la firma del RLS (perche' non nominato) il documento deve obbligatoriamente essere timbrato. C'è anche la possibilità di inviarlo TRAMITE PEC (posta elettronica certificata). In questo caso riportate il codice PEC (numero opec) sulla copertina del DVR.  

Il documento DEVE essere aggiornato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del ciclo produttivo (nuove macchine, prodotti chimici o altro) o in caso di infortuni gravi o su richiesta del medico competente o dell'organo di controllo) e NON ogni 1 o 2 anni come vi vengono a dire!

La sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi o per avere un documento di valutazione dei rischi incompleto o non aggiornato è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙740 a 7˙014,40

6. E' stata fatta la formazione sulla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro per TUTTI i lavoratori???

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

NOVITA' in vigore da gennaio 2013: In base al nuovo accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, i lavoratori devono frequentare corsi di formazione generale e specifica per un totale di 8, 12 o 16 ore, in base al livello di rischio dell'attivita' (leggete la NEWS). 

I lavoratori devono anche frequentare corsi di aggiornamento di 6 ore ogni 5 ANNI (leggete la NEWS).

Per maggiori informazioni compilate il modulo di richiesta contatto, basta cliccare qui, oppure chiamateci al num. 335 6628467. Avrete tutte le delucidazioni possibili. 

E' opportuno consegnare libretti formativi in occasione del corso. Un elenco di libretti disponibili (GRATIS) nella sezione "Pubblicazioni" >cliccare qui< . Consegnate 2 libretti: uno generico sulla sicurezza + uno specifico relativo ai rischi del lavoro svolto. Far firmare per ricevuta il modulo che si trova nella sezione "Moduli" >clicca qui< .

Attenzione: per l'utilizzo di particolari attrezzature (come: carriponte, paranchi, trabattelli, cinture anticaduta, otoprotettori (cuffie o tappi antirumore), ecc. e per alcune mansioni è obbligatorio anche l'addestramentoL’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e deve essere extra la formazione specifica. Far firmare il modulo di addestramento che si trova nella sezione "Moduli" >cliccare qui< .

Le aziende con 10 o più dipendenti devono effettuare l'esercitazione di emergenza ANNUALE. Far firmare il verbale di avvenuta esercitazione che si trova nella sezione "Moduli" >cliccare qui< .

Le sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori è l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a 5˙699 €;
>>  se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2˙630 a 11˙398 €;
>>  se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3˙946 a 17˙098 €.
  

6a. E' stato fatto corso di ABILITAZIONE per gli operatori di particolari attrezzature (carrelli, PLE, gru, escavatori, ecc.)???

Attenzione: gli "operatori" di alcuni mezzi come carrelli elevatori, ceste, gru, autogru', trattori agricoli, ecc. DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE dotarsi di attestato di formazione rilasciato da un ente riconosciuto dalla Regione (leggete la NEWS). 

Le sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori è l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a 5˙699 €;
>>  se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2˙630 a 11˙398 €;
>>  se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3˙946 a 17˙098 €.

7. E' stata fatta la "Riunione periodica per la sicurezza"???

La riunione periodica per la sicurezza è obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori (non "dipendenti". Vedi art. 35 D.Lgs. 81/08). Se non l'avete fatta scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo cliccare qui.

La sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi è: sanzione amministrativa da 2˙192 a 7˙233,60 €. 

 

Scaricate la tabella di riepilogo degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 con le relative sanzioni: clicca qui

Una cHeck list su tutto ciò che si deve fare al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente la si può scaricare cliccando qui.

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Una volta sistemata la sicurezza è possibile anche usufruire degli sconti INAIL dal 10 al 28 % (leggete la NEWS)

  

 

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