Gli
obblighi del D.Lgs
81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) passo per
passo, un facile elenco per adempiere agli obblighi o
verificare di aver fatto le cose principali previste dal decreto. 0.
NOTA
IMPORTANTE Sono
OBBLIGATI agli adempimenti della sicurezza (cioè a tutti i punti seguenti) TUTTE
le aziende con dipendenti, le società, gli artigiani e professionisti con
dipendenti o con collaboratori familiari. L'art.
3 comma 11 del decreto 81/2008 prescrive infatti che le
imprese familiari e gli
artigiani (senza dipendenti) devono solamente sottostare
all'articolo 21 del
decreto che impone utilizzo di attrezzature a norma (macchine dotate di
conformità: CE o altri) e uso di dispositivi di protezione individuale quando il lavoro lo richiede (DPI,
cioè scarpe, tuta, occhiali, cuffie, elmetto, maschere, ecc. ) oltre al
tesserino nei lavori in appalto. Ecco la
check list degli obblighi con la possibilità di scaricare direttamente la modulistica. 1.
E' stato eletto o nominato il "Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza"??? Se
non l'avete fatto scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo
cliccare
qui. Per
avvisare i lavoratori sul loro diritto ad eleggere il RLS potete
affiggere l'avviso scaricabile
cliccando
qui. Se
nessun lavoratore si candidasse compilare ugualmente il
modulo indicando "nessun candidato" e "nessun
eletto" e facendolo firmare a tutti i
lavoratori. In questo caso sarà
possibile incaricare un rappresentante
territoriale "esterno" (RLST) e annualmente il datore di
lavoro dovrà versare in
un Fondo INAIL 2 ore di busta paga per ogni lavoratore [art. 48, comma 3
e art. 52, comma 2, lerttera a)]. Il
nome del rappresentante dei lavoratori DEVE essere comunicato all'Inail,
anche in caso di nuova nomina
(obbligo dal 16
agosto 2009) [art. 18, comma 1, lerttera aa)]. Non è
necessaria la comunicazione se non viene eletto oppure viene incaricato il
Rappresentante Territoriale. Il
RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e corsi
di
aggiornamento ANNUALI: minimo di 4 ore all'anno se l'azienda ha da 15 a 50 lavoratori, e 8 ore
l'anno se l'azienda ha più di 50 lavoratori [art. 37, comma 11]. NON E'
VERO CHE SE SI E' MENO DI 15 LAVORATORI SI E' ESONERATI DAL CORSO. Per iscriverti scarica il
modulo
di iscrizione clicca qui. N.B.
Il corso deve essere necessariamente
svolto con la partecipazione dei comitati Paritetici territoriali (CPT),
o organismi bilaterali o associazioni di categoria, [vedi art. 37, comma
12]. La
sanzione per non aver formato il RLS è: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €. La
sanzione per non aver comunicato il nome del RLS all'INAIL è: sanzione
amministrativa pecuniaria da 54,80
a 328,80 €. 2.
E' stato
nominato il "Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione"??? Il cosiddetto RSPP??? Il
datore di lavoro ha la possibilità di autonominarsi solo nelle aziende artigiane e
industriali (compresi i trasporti) fino a 30 addetti, agricoltura fino a 10 addetti, altre aziende
fino a 200 addetti (vedi
all. II del D.Lgs. 81/2008) e comunque non rientranti fra quelle citate
all'art. 31, comma 6 (cioè non a "rischio rilevante": centrali elettriche, radiazioni,
esplosivi). In questo caso il datore di lavoro DEVE frequentare un
corso di
formazione di 16, 32 o 48 ore (in base al rischio) + corsi di aggiornamento
di 6/10/14 ore ogni 5 anni. Negli altri casi DEVE essere nominato un
dipendente o un RSPP esterno (ma in possesso di diploma o laurea e corso di 60-100 ore in
base al settore di attività. Alcune lauree sono esonerate dal corso). Se
non è stato ancora fatto il corso scaricate il modulo e compilatelo: basta
cliccare
qui. La
sanzione per non aver nominato il RSPP è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 2˙740 a 7˙014,40 €. 2a.
L'RSPP ha frequentato il corso di formazione??? Se
non l'ha fatto prenotatevi senza impegno al corso di formazione per RSPP. Scaricate la
circolare ed il modulo di iscrizione, compilatelo e speditelo via FAX. Per scaricare il modulo
cliccare
qui. L'RSPP
dovrà anche frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni della
durata di 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio dell'attività. Attenzione:
la prima scadenza per chi ha già frequentato il corso prima di
luglio 2012 è fissata il 10/01/2017. La
sanzione per non aver frequentato il corso RSPP è: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2˙740 a
7˙014,40 €. 3.
E' stato nominato il Medico Competente in medicina del
lavoro??? Nominare
il medico è obbligatorio SOLO SE i lavoratori sono esposti a particolari
rischi come: chimici (sostanze pericolose, cancerogene, polveri, cemento, oli,
ecc.); fisici (spostano manualmente pesi, rumore, vibrazioni,
movimenti ripetitivi, ecc.); o
biologici
(sanità, allevamenti, macelli, depuratori, estetiste, laboratori, rifiuti, ecc.). E'
comunque obbligatorio sottoporre a visita di idoneità
i lavoratori (prima
o immediatamente dopo l'assunzione). Per
scaricare la lettera di nomina del medico
cliccare qui. Per
gli indirizzi e recapiti dei medici del lavoro
cliccare qui.
La
sanzione per non aver
nominato il medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙644
a 6˙576 €
La sanzione per il
mancato controllo sanitario
è
l'ammenda da
2˙192 a
4˙384 €;
>>
se la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori: ammenda
da 4˙384 a 8˙768 €;
>>
se la violazione si
riferisce a più di 10 lavoratori:
ammenda da
6˙576 a 13˙152 €.
4.
Sono stati nominati gli addetti
antincendio ed al primo soccorso Se
non l'avete fatto scaricate i moduli e compilateli: per scaricare il modulo nomina
addetti antincendio
cliccare
qui. Per scaricare il modulo nomina addetti al primo soccorso
cliccare
qui. La
sanzione per non aver
nominato gli addetti è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 5˙260,80
€. 4a.
Gli Addetti alla prevenzione incendi e gli Addetti al Primo Soccorso hanno
frequentato il corso di formazione??? Se
non l'hanno fatto iscriveteli al corso di formazione. Scaricate le
circolari ed i moduli di iscrizione, compilateli e spediteli via FAX. Per scaricare
il modulo di iscrizione al corso Antincendio
cliccare
qui, per il modulo di primo soccorso
cliccare
qui. Gli
addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento
TRIENNALE, per scaricare il modulo iscrizione
cliccare
qui. Per
gli addetti antincendio non e' ancora stata stabilita una scadenza,
c'e' solo una circolare dei Vigili del Fuoco che indica le durate e gli
argomenti da trattare. La
sanzione per non aver
formato gli addetti è: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €. 5.
E' stata fatta la "Valutazione dei rischi" in
azienda e relativo DOCUMENTO (DVR)??? Se
non l'avete fatto compilate il modulo di richiesta contatto, basta
cliccare
qui, oppure chiamate al num. 335 6628467 oppure inviate un fax al num. 0423 639893. Avrete
tutte le delucidazioni possibili. La
valutazione dei rischi DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti:
-
Ambienti
di lavoro (locali, pavimenti, finestre, scale, ecc.);
-
Macchine,
attrezzature e impianti;
-
RISCHI
FISICI (tra cui rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi,
lavoro al videoterminale, movimenti ripetitivi,
radiazioni
ottiche artificiali, ecc.);
-
RISCHIO
CHIMICO (uso di prodotti chimici pericolosi,
polveri, fumi,
nebbie, ecc.);
-
RISCHIO
BIOLOGICO (allevamenti, macelli, laboratori, personale sanitario, ecc.);
-
RISCHIO
AGENTI CANCEROGENI (polveri di legno duro, amianto, ecc.);
-
RISCHIO
ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX:
presenza di gas o polveri combustibili);
-
LAVORATRICI
MADRI E MINORI;
-
DITTE
APPALTATRICI e rischi da interferenza (DUVRI) > vedi
la NEWS;
-
CAMPI
ELETTROMAGNETICI (dal 30 aprile 2008) > vedi
la NEWS;
-
STRESS
LAVORO-CORRELATO (dal 31 dicembre 2010) > vedi
la NEWS;
-
ROA:
Radiazioni Ottiche Artificiali ( raggi ultravioletti, infrarossi, Laser) (dal 2012)
> vedi la NEWS;
-
RISCHIO
FULMINAZIONE (da marzo 2013) > vedi
la NEWS.
Il
documento di valutazione dei rischi
DEVE avere "data certa" (cioe' timbrato da uff. registro/notaio oppure recare le
firme dal
datore di lavoro, dall'RSPP. dal rappres. lavoratori e dal medico (ove
nominato)Attenzione: se manca la firma del RLS (perche' non nominato) il documento deve
obbligatoriamente essere timbrato. C'è anche
la possibilità di
inviarlo TRAMITE PEC (posta
elettronica certificata). In questo caso riportate il codice PEC (numero
opec) sulla copertina del DVR.
Il
documento DEVE essere aggiornato
entro 30 giorni in caso di modifiche significative del ciclo
produttivo (nuove macchine, prodotti chimici o altro) o in caso di infortuni
gravi o su richiesta del medico competente o dell'organo di
controllo) e NON ogni 1 o 2 anni come vi vengono a dire!
La
sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi o per avere un documento
di valutazione dei rischi incompleto o non aggiornato è: arresto da 3
a 6 mesi o ammenda da
2˙740 a 7˙014,40 €.
6.
E' stata fatta la formazione sulla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
per TUTTI i lavoratori???
La
formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a)
della costituzione del rapporto di
lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b)
del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
c)
della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
NOVITA'
in vigore da gennaio 2013: In base al nuovo
accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, i
lavoratori devono frequentare corsi di formazione generale e specifica per
un totale di 8, 12 o 16 ore, in base al livello di rischio dell'attivita' (leggete
la NEWS).
I
lavoratori devono anche frequentare corsi di aggiornamento di
6 ore ogni 5
ANNI (leggete la NEWS).
Per
maggiori informazioni compilate il modulo di richiesta contatto, basta
cliccare
qui, oppure chiamateci al num. 335 6628467. Avrete
tutte le delucidazioni possibili.
E'
opportuno consegnare libretti formativi in occasione del corso. Un elenco di
libretti disponibili (GRATIS) nella sezione "Pubblicazioni"
>cliccare qui< . Consegnate 2
libretti: uno generico sulla sicurezza + uno specifico relativo ai rischi
del lavoro svolto. Far firmare per
ricevuta il modulo che si trova nella sezione "Moduli"
>clicca
qui< .
Attenzione:
per l'utilizzo di particolari
attrezzature (come: carriponte, paranchi, trabattelli, cinture anticaduta, otoprotettori
(cuffie
o tappi antirumore), ecc. e per alcune mansioni è
obbligatorio anche l'addestramento. L’addestramento viene effettuato
da persona esperta e sul luogo di lavoro e deve essere extra la
formazione specifica. Far firmare il modulo di
addestramento che si trova nella sezione "Moduli"
>cliccare
qui< .
Le aziende con 10 o più dipendenti
devono effettuare l'esercitazione di emergenza ANNUALE. Far firmare il
verbale di avvenuta esercitazione che si trova nella sezione "Moduli"
>cliccare
qui< .
Le
sanzioni per la
mancata formazione
dei lavoratori
è l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a
5˙699 €;
>>
se la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 2˙630 a 11˙398 €;
>>
se la violazione si
riferisce a più di 10 lavoratori: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 3˙946 a 17˙098 €.
6a.
E' stato fatto corso di
ABILITAZIONE per gli operatori di particolari attrezzature (carrelli, PLE,
gru, escavatori, ecc.)???
Attenzione:
gli "operatori" di alcuni mezzi come carrelli
elevatori, ceste, gru, autogru', trattori agricoli, ecc. DOVRANNO
OBBLIGATORIAMENTE dotarsi di attestato di formazione rilasciato da
un ente riconosciuto dalla Regione (leggete
la NEWS).
Le
sanzioni per la
mancata formazione
dei lavoratori
è l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a
5˙699 €;
>>
se la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 2˙630 a 11˙398 €;
>>
se la violazione si
riferisce a più di 10 lavoratori: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 3˙946 a 17˙098 €.
7.
E' stata fatta la "Riunione periodica per la sicurezza"??? La
riunione periodica per la sicurezza è obbligatoria per le aziende con più
di 15 lavoratori
(non "dipendenti". Vedi art. 35 D.Lgs.
81/08). Se
non l'avete fatta scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo
cliccare
qui.
La
sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi è: sanzione
amministrativa da 2˙192 a 7˙233,60 €.
Scaricate
la
tabella
di riepilogo degli adempimenti del D.Lgs. 81/08
con le relative sanzioni: clicca qui
Una
cHeck
list su tutto ciò che si deve fare al momento dell'assunzione
di un nuovo dipendente la si può scaricare
cliccando
qui.
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Una
volta sistemata la sicurezza è possibile anche usufruire degli sconti INAIL
dal 10 al 28 % (leggete
la NEWS)
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