Il
Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 (dall'art. 199 al 205 e all. XXXV) definisce nuovi valori limite e valori di
azione, consentendo, ma solo per "periodi
brevi", il superamento dei valori limite.
Chi utilizza attrezzature che
possono trasmettere al corpo del lavoratore vibrazioni dannose per la salute
deve valutare il livello di esposizione e prendere i previsti provvedimenti.
Le
vibrazioni trasmesse al corpo sono di due tipi:
-
vibrazioni
trasmesse al "sistema" mano+braccio (martelli pneumatici,
trapani, avvitatori, demolitori, smerigliatrici, motoseghe, ...) e
-
vibrazioni
trasmesse all'intero corpo (autisti e conducenti, addetti a escavatori,
muletti e trattori, addetti a macchine che trasmettono vibrazioni
attraverso il pavimento come presse, telai, ...).
Il
decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 2005, stabilisce che si deve fare una valutazione sull'entitą delle
vibrazioni e, se vengono superati i limiti di
azione, si dovrą provvedere
alla tutela del lavoratore. Le soglie di attenzione sono di:
Il
decreto entrato in vigore lo scorso 1° gennaio
2006, stabilisce che:
(l'unitą
di misura delle vibrazioni č il m/s2)
1-
il datore di lavoro deve effettuare la misurazione delle vibrazioni
trasmesse al lavoratore dalle attrezzature e mezzi di lavoro.
Per
il sistema mano-braccio (trapani, demolitori, flessibili, avvitatore, ...)
non devono essere deve superati i 5 m/s2, e oltre i 2,5 m/s2 devono essere
presi i provvedimenti dal p.to 2 in poi.
Per
le vibrazioni trasmesse al corpo (escavatori, muletti, ...) non deve
essere superato 1,0 m/s2, e oltre i 0,5 m/s2 devono essere presi i
provvedimenti dal p.to 2 in poi.
2-
variazioni di metodi di lavoro, attrezzature o tempi in modo da ridurre le
vibrazioni
3-
far effettuare le visite mediche ai lavoratori esposti
4-
formare e informare i lavoratori sui rischi causati dalle vibrazioni
5-
fornire dispositivi di protezione (guanti o maniglie antivibranti)
Le
attrezzature fornite prima del 6 luglio 2007 dovranno rispettare i valori
limite (5 m/s2 x mano-braccio e
1,0
m/s2 x corpo) entro il 6 luglio
2010. Quelle acquistate dopo dovranno rispettare i limiti DA SUBITO!
La
sanzione per la mancata valutazione o il mancato adeguamento č: arresto da
3 a 6 mesi o ammenda da 2˙740 a 7˙014,40 .
Consulta
la banca dati vibrazioni dell'ISPESL:
>
HAV
(attrezzature vibranti per la mano e braccio): trapani, demolitori,
smerigliatrici, avvitatori, motoseghe, decespugliatori, ecc.;
>
WBV
(attrezzature vibranti pe il corpo intero): escavatori, carrelli
elevatori, autocarri, furgoni, autovetture, ecc.
Consulta
la banca dati vibrazioni dell'INAIL:
>
100
misure Inail
Ulteriori
informazioni e approfondimenti nel sito di Sicurezzaonline: clicca
qui oppure nel sito di Amblav:
clicca
qui
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