News di aprile 2010

Attenzione alla marcatura CE delle macchine: nessuna garanzia di sicurezza per il datore di lavoro

 

Anche se il FORNITORE di macchine e attrezzature NON A NORMA rischia una sanzione di 10´960 a 43´840 euro o arresto da 3 a 6 mesi (più reato penale di frode in commercio), sappiate che la marcatura CE NON GARANTISCE che la macchina sia rispondente alle norme di sicurezza e pertanto anche l'acquirente (cioè il datore di lavoro) viene ritenuto responsabile (e anche complice). 

Purtroppo la marcatura CE è messa dal costruttore e pertanto pur di vendere la macchina lui sarà pronto a dichiarare qualsiasi cosa (per fortuna non sono tutti così, ma dovete prestare attenzione).

La sanzione per l'utilizzo di macchine non conformi alle norme è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙200 a 6˙400 €. 

Se la macchina ha il marchio CE ma è evidentemente carente di dispositivi di sicurezza, sappiate che in caso di controllo, o peggio di infortunio, il datore di lavoro è ugualmente pienamente responsabile

Abbiamo fin troppi casi come esempio. Ecco alcuni riferimenti di sentenze che lo dimostrano:

  • La marcatura “CE” non esonera dalle sue responsabilità il datore di lavoro utilizzatore nel caso in cui una macchina non risponda alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Sentenza Cassazione Penale, sez. Fer., 05/12/08, n. 45335 >>> clicca qui

  • Condanna per mancata protezione di una macchina marcata CE: sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 03/05/07, n. 16844 >>> clicca qui

  • Il datore di lavoro è tenuto ad adeguare le macchine alle prescrizioni di sicurezza che la scienza e la tecnica attualmente suggeriscono anche se esse erano rispondenti alle disposizioni in vigore  al momento della loro costruzione: sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 03/05/07, n. 16844 >>> clicca qui

  • Conformità delle macchine alla normativa CEE e responsabilità del datore di lavoro: sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 22/09/09, n. 36889 >>> clicca qui

  • Protezioni delle macchine: sicurezza assoluta o divieto d'uso della stessa: sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 05/06/02, n. 21762 >>> clicca qui

  • più altre sentenze analoghe: la n. 31467 del 20/09/02; la n. 6157 del 25/06/97; ecc. Scarica la dispensa di R. Dubini con le sentenze >>> clicca qui

Pertanto è importantissimo al momento dell'acquisto (meglio PRIMA dell'acquisto) che VOI VERIFICHIATE non solo la presenza delle conformità (CE o altre) ma che la macchina abbia anche tutte le protezioni ed i dispositivi richiesti dall'allegato V del D.Lgs. 81/08.

E' quindi comunque opportuno consultare un consulente per la sicurezza o un tecnico competente. Anche l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ha comunque frequentato un corso che dovrebbe consentirgli di individuare le carenze più evidenti. 

Nota importantissima: NON vendere, prestare, regalare, concedere in uso attrezzature fuori norma. Per la legge sareste a tutti gli effetti "fornitori" e pertanto sanzionabili come tali (sanzione da 10´960 a 43´840 euro o arresto da 3 a 6 mesi, più la corresponsabilità in caso di infortunio durante l'uso della macchina). 

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