G L O S S A R I O

Dal 15 maggio 2008 il D.Lgs. 626/94 è abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. 81/2008, è sostituito dal D.Lgs. 81/2008

Le definizioni usate nella normativa raggruppate per argomenti: 

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 s)

 Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

[es: per sua stessa natura la benzina è pericolosa, tossica per ingestione, irritante, contiene benzene che è cancerogeno, inquinante, infiammabile, i suoi vapori mescolati con l'aria sono esplosivi]. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 r)

 Infortunio

Evento traumatico che provoca un danno personale al lavoratore (folgorazione, caduta di oggetti dall'alto, caduta della persona, schegge, urti, tagli causati da macchine o oggetti, ecc.).

>>Wikipedia

Sicurezza

Condizione di rischio poco probabile e i cui effetti possono causare un danno molto lieve.

 

  Igiene

Salubrità degli ambienti, attrezzature di lavoro ovvero assenza di agenti fisici, chimici o biologici e idoneità degli ambienti di lavoro.

 

 Salute

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 o)

 Prevenzione

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 n)

Malattia professionale

Malattia contratta per cause di lavoro come intossicazioni, irritazioni (o peggio) dovute ad uso di sostanze chimiche, dolori alla schiena per spostamento manuale di pesi, riduzione della vista per lavori di precisione con scarsa luce o uso PC, sordità per utilizzo di apparecchiature rumorose, dolori a giunture per uso apparecchi vibranti, ecc.

 

ss.mm.ii.

Successive modifiche e integrazioni (si scrive in coda al nome del decreto quando questo è stato modificato anche più volte). Es. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

 

Attrezzatura di lavoro

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

D. Lgs 81/2008

art. 69, comma 1 a)

Uso di un'attrezzatura di lavoro

qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. 

D. Lgs 81/2008

art. 69, comma 1 b)

Zona pericolosa

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

D. Lgs 81/2008

art. 69, comma 1 c)

Lavoratore esposto

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

D. Lgs 81/2008

art. 69, comma 1 d)

Lavoro in quota

attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

D. Lgs 81/2008

art. 107

Lavoratore

persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.  Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali [stagisti]. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 a)

 Datore di lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,(...), ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni il DL si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,(...), e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 b)

Dirigente

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 d)

Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 e)

 Medico competente (MC)

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto lgs. n. 81/08. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 h)

 Sorveglianza sanitaria

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 m)

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 (diploma e corso) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 t)

 Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi" [vedi]. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 g)

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 g)

 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 l)

 Organismi paritetici

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 ee)

 SUAP

Sportello Unico attività Produttive 

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

 SCIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

 Responsabilità sociale delle imprese 

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholders). 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 ff)

 Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 q)

Modello di organizzazione e di gestione

modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 dd)

 Formazione

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 aa)

 Informazione

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 bb)

 Addestramento

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 cc)

 Agente

l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

D. Lgs 81/2008

Azienda

il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 c)

Unità produttiva

stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

D. Lgs 81/2008

art. 2, comma 1 t)

 Luoghi di lavoro

i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Le disposizioni del Titolo II, D.lgs. 81/08 non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. 

D. Lgs 81/2008

art. 62

Dispositivo di protezione individuale

(DPI)

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

D. Lgs 81/2008

art. 74

 Movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

D. Lgs 81/2008

art. 167, comma 2 a)

Patologie da sovraccarico biomeccanico

Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

D. Lgs 81/2008

art. 167, comma 2 a)

 Pressione acustica di picco (ppeak)

Valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C».

D. Lgs 81/2008

art. 188, comma 1 a)

Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h)

[dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.

D. Lgs 81/2008

art. 188, comma 1 b)

Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w)

valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.

D. Lgs 81/2008

art. 188, comma 1 c)

Valore di azione

Valore oltre il quale è necessario intervenire per ridurre, eliminare il fattore di rischio e oltre il quale si dovranno prendere provvedimenti per tutelare l'integrità del lavoratore durante il lavoro.

Valore limite

il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente.

D.Lgs 277/91

Art. 3

Vibrazioni meccaniche

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. 

vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide

D. Lgs 81/2008

art. 200, comma 1

Campi elettromagnetici

campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

D. Lgs 81/2008

art. 207, comma 1 a)

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Sono dette ottiche non perché sono visibili dall'occhio, ma perché rispettano le leggi dell'ottica (riflessione e rifrazione)

D. Lgs 81/2008

art. 214, comma 1 a)

Videoterminale (VDT)

uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

D. Lgs 81/2008

art. 173, comma 1 a)

Posto di lavoro al VDT

l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

D. Lgs 81/2008

art. 173, comma 1 b)

Lavoratore al VDT

il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

D. Lgs 81/2008

art. 173, comma 1 c)

 Amianto

 Ai fini del titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08 il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

D. Lgs 81/2008

art. 247

Agente cancerogeno

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII. 

D. Lgs 81/2008

art. 234, comma 1 a)

 Agente mutageno

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII. 

D. Lgs 81/2008

art. 234, comma 1 b)

 Agente chimico

tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 

D. Lgs 81/2008

art. 222, comma 1 a)

Agenti chimici pericolosi

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

D. Lgs 81/2008

art. 222, comma 1 b)

Attività che comporta la presenza di agenti chimici

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

D. Lgs 81/2008

art. 222, comma 1 c)

 Valore limite di esposizione professionale

se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII.

D. Lgs 81/2008

art. 222, comma 1 d)

 Valore limite biologico

il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX.

D. Lgs 81/2008

art. 222, comma 1 e)

 Agente biologico

qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni

D. Lgs 81/2008

art. 267, comma 1 a)

 Microrganismo

qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. 

D. Lgs 81/2008

art. 267, comma 1 b)

 Coltura cellulare

il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 

D. Lgs 81/2008

art. 267, comma 1 c)

Atmosfera esplosiva (ATEX)

una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri. 

D. Lgs 81/2008

art. 288, comma 1

Piccole Medie Imprese 

(PMI) 

Sono PMI le imprese che appartengono ad una delle seguenti definizioni:

Media impresa:

a) ha meno di 250 occupati, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

La piccola impresa:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La microimpresa:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

D. Lgs 81/2008

art. 1

Artigiano

E' artigiano colui che:

- "(...) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”;

- “nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc….) deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti da leggi statali”.

- “svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa”. 

Per i limiti dimensionali vedi art. 4 della Legge 443/85

Legge 443/85

art. 1

 

Leggi chiarimenti

Impresa familiare

Per impresa familiare si intende:

- " (...) l'impresa in cui collaborano il coniuge [marito, moglie], i parenti entro il terzo grado [figli, nipoti, pronipoti, fratelli, zii, genitori, nonni, bisnonni], gli affini entro il secondo [suoceri]”;

L'impresa familiare per essere tale non può avere dipendenti che non siano parenti e DEVE essere costituita presso un notaio.

Non è impresa familiare l'artigiano che assume un parente. 

Codice Civile, art. 230-bis

 

 

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