Rischio |
Probabilità
di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego
o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione
|
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 s) |
Pericolo
|
Proprietà
o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni.
[es: per sua stessa natura la benzina è pericolosa, tossica per ingestione,
irritante, contiene benzene che è cancerogeno, inquinante, infiammabile, i suoi vapori mescolati con l'aria sono
esplosivi].
|
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 r) |
Infortunio
|
Evento
traumatico che provoca un danno personale al lavoratore (folgorazione,
caduta di oggetti dall'alto, caduta della persona, schegge, urti, tagli
causati da macchine o oggetti, ecc.).
|
>>Wikipedia |
Sicurezza
|
Condizione
di rischio poco probabile e i cui effetti possono causare un danno
molto lieve.
|
|
Igiene
|
Salubrità
degli ambienti, attrezzature di lavoro ovvero assenza di agenti fisici,
chimici o biologici e idoneità degli ambienti di lavoro.
|
|
Salute
|
stato
di completo benessere fisico,
mentale e sociale,
non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
|
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 o) |
Prevenzione
|
il
complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno.
|
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 n) |
Malattia professionale
|
Malattia
contratta per cause di lavoro come intossicazioni, irritazioni (o peggio)
dovute ad uso di sostanze chimiche, dolori alla schiena per spostamento
manuale di pesi, riduzione della vista per lavori di precisione con scarsa
luce o uso PC, sordità per utilizzo di apparecchiature rumorose, dolori a
giunture per uso apparecchi vibranti, ecc.
|
|
ss.mm.ii.
|
Successive
modifiche e integrazioni (si scrive in coda al nome del decreto quando questo
è stato modificato anche più volte). Es. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. |
|
Attrezzatura
di lavoro
|
qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante
il lavoro. |
D. Lgs
81/2008
art.
69, comma 1 a) |
Uso
di un'attrezzatura
di lavoro
|
qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. |
D. Lgs
81/2008
art.
69, comma 1 b) |
Zona
pericolosa
|
qualsiasi
zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso. |
D. Lgs
81/2008
art.
69, comma 1 c) |
Lavoratore
esposto
|
qualsiasi
lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. |
D. Lgs
81/2008
art.
69, comma 1 d) |
Lavoro
in quota
|
attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a
2 m rispetto ad un piano stabile |
D. Lgs
81/2008
art.
107 |
Lavoratore
|
persona
che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o
per perfezionare le loro scelte professionali [stagisti].
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui
al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del
numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari
obblighi. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 a) |
Datore
di lavoro
|
il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che,(...), ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni il DL si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale,(...), e dotato di autonomi poteri decisionali e
di spesa. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 b) |
Dirigente
|
persona
che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 d) |
Preposto
|
persona
che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 e) |
Medico
competente (MC)
|
medico
in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di
cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti
gli altri compiti di cui al decreto lgs. n. 81/08. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 h) |
Sorveglianza
sanitaria
|
insieme
degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 m) |
Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
|
Persona
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32 (diploma e corso) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 t) |
Addetto
al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
|
Persona
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"
[vedi]. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 g) |
Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
|
Persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 g) |
Servizio di prevenzione e protezione
dai rischi
|
Insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 l) |
Organismi
paritetici
|
Organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività
formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 ee) |
SUAP
|
Sportello
Unico attività Produttive |
D.P.R.
22 ottobre 2001, n. 462
D.P.R.
1 agosto 2011, n. 151 |
SCIA
|
Segnalazione
Certificata di Inizio Attività |
D.P.R.
1 agosto 2011, n. 151 |
Responsabilità
sociale delle imprese
|
Integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le
parti interessate (stakeholders). |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 ff) |
Valutazione
dei rischi
|
Valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 q) |
Modello
di organizzazione e di gestione
|
modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire
i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 dd) |
Formazione
|
Processo
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 aa) |
Informazione
|
Complesso
delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 bb) |
Addestramento
|
Complesso
delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 cc) |
Agente
|
l'agente
chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute. |
D. Lgs
81/2008
|
Azienda
|
il
complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 c) |
Unità
produttiva
|
stabilimento
o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale |
D. Lgs
81/2008
art.
2, comma 1 t) |
Luoghi
di lavoro
|
i
luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Le
disposizioni del Titolo II, D.lgs. 81/08 non si applicano:
a)
ai mezzi di trasporto;
b)
ai cantieri temporanei o mobili;
c)
alle industrie estrattive;
d)
ai pescherecci;
d-bis):
ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda
agricola o forestale. |
D. Lgs
81/2008
art.
62 |
Dispositivo
di protezione individuale
(DPI)
|
qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo
Non
sono dispositivi di protezione individuale:
a)
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c)
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d)
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e)
i materiali sportivi;
f)
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. |
D. Lgs
81/2008
art.
74 |
Movimentazione
manuale dei carichi (MMC)
|
le
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. |
D. Lgs
81/2008
art.
167, comma 2 a) |
Patologie
da sovraccarico biomeccanico
|
Patologie
delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. |
D. Lgs
81/2008
art.
167, comma 2 a) |
Pressione acustica di picco (ppeak)
|
Valore
massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C».
|
D. Lgs
81/2008
art.
188, comma 1 a) |
Livello
di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h)
|
[dB(A)
riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si
riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo. |
D. Lgs
81/2008
art.
188, comma 1 b) |
Livello
di esposizione settimanale al rumore (LEX,w)
|
valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990
punto 3.6, nota 2. |
D. Lgs
81/2008
art.
188, comma 1 c) |
Valore
di azione
|
Valore
oltre il quale è necessario intervenire per ridurre, eliminare il fattore di
rischio e oltre il quale si dovranno prendere provvedimenti per tutelare
l'integrità del lavoratore durante il lavoro. |
|
Valore
limite
|
il
limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un
indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente. |
D.Lgs
277/91
Art.
3 |
Vibrazioni
meccaniche
|
vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse
al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.
vibrazioni
trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare lombalgie e traumi del rachide |
D. Lgs
81/2008
art.
200, comma 1 |
Campi
elettromagnetici
|
campi
magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. |
D. Lgs
81/2008
art.
207, comma 1 a) |
Radiazioni
ottiche artificiali (ROA)
|
tutte
le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra
100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in
radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Sono
dette ottiche non perché sono visibili dall'occhio, ma perché rispettano le
leggi dell'ottica (riflessione e rifrazione) |
D. Lgs
81/2008
art.
214, comma 1 a) |
Videoterminale
(VDT)
|
uno
schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato. |
D. Lgs
81/2008
art.
173, comma 1 a) |
Posto
di lavoro al VDT
|
l'insieme
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante. |
D. Lgs
81/2008
art.
173, comma 1 b) |
Lavoratore
al VDT
|
il
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di
cui all'articolo 175. |
D. Lgs
81/2008
art.
173, comma 1 c) |
Amianto
|
Ai
fini del titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08 il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
a)
l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b)
la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c)
l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d)
il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e)
la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f)
la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. |
D. Lgs
81/2008
art.
247 |
Agente
cancerogeno
|
1)
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali
categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2)
un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni;
3)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché
una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato XLII. |
D. Lgs
81/2008
art.
234, comma 1 a) |
Agente
mutageno
|
1)
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle
categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni;
2)
un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni;
c)
valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato
XLIII. |
D. Lgs
81/2008
art.
234, comma 1 b) |
Agente
chimico
|
tutti
gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento
come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. |
D. Lgs
81/2008
art.
222, comma 1 a) |
Agenti
chimici pericolosi
|
1)
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli
agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose di cui al predetto decreto.
Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2)
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli
agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi
di cui al predetto decreto.
Sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3)
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base
ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite
di esposizione professionale; |
D. Lgs
81/2008
art.
222, comma 1 b) |
Attività
che comporta la presenza di agenti chimici
|
ogni
attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. |
D. Lgs
81/2008
art.
222, comma 1 c) |
Valore
limite di esposizione professionale
|
se
non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata
nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato
XXXVIII. |
D. Lgs
81/2008
art.
222, comma 1 d) |
Valore
limite biologico
|
il
limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di
un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco
di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX. |
D. Lgs
81/2008
art.
222, comma 1 e) |
Agente
biologico
|
qualsiasi
microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni |
D. Lgs
81/2008
art.
267, comma 1 a) |
Microrganismo
|
qualsiasi
entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico. |
D. Lgs
81/2008
art.
267, comma 1 b) |
Coltura
cellulare
|
il
risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari. |
D. Lgs
81/2008
art.
267, comma 1 c) |
Atmosfera
esplosiva (ATEX)
|
una
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo
stato di gas, vapori, nebbie o polveri. |
D. Lgs
81/2008
art.
288, comma 1 |
Piccole
Medie Imprese
(PMI)
|
Sono
PMI le imprese che appartengono ad una delle seguenti definizioni: Media
impresa:
a)
ha meno di 250 occupati, e
b)
ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
La
piccola impresa:
a)
ha meno di 50 occupati, e
b)
ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10
milioni di euro.
La
microimpresa:
a)
ha meno di 10 occupati, e
b)
ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro. |
D. Lgs
81/2008
art.
1 |
Artigiano
|
E'
artigiano colui che:
-
"(...) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con
tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo”;
-
“nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a
titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di
autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di
parrucchiere e barbiere ecc….) deve essere in possesso dei requisiti
tecnico – professionali previsti da leggi statali”.
-
“svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche
semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le
attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella
circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali
all’esercizio dell’impresa”.
Per
i limiti dimensionali vedi art. 4 della Legge
443/85 |
Legge
443/85
art.
1
Leggi
chiarimenti |
Impresa
familiare
|
Per
impresa familiare si intende:
-
" (...) l'impresa in cui collaborano il coniuge [marito, moglie], i
parenti entro il terzo grado [figli, nipoti, pronipoti, fratelli, zii,
genitori, nonni, bisnonni], gli affini entro il secondo [suoceri]”;
L'impresa
familiare per essere tale non può avere dipendenti che non siano parenti e
DEVE essere costituita presso un notaio.
Non
è impresa familiare l'artigiano che assume un parente.
|
Codice
Civile, art. 230-bis
|
|
TORNA SU |
|