News del maggio 2008. Ultima revisione: giugno 2014

RISCHIO CAUSATO DAL RUMORE

 

Con il nuovo D.Lgs. 81/08 è stata recepita la direttiva europea 2003/10/CEE sull'esposizione dei lavoratori al rumore. Chi lavora all'interno di ambienti rumorosi o utilizza attrezzature rumorose deve valutare il livello di esposizione e prendere i previsti provvedimenti. 

La sanzione per non aver effettuato la valutazione rumore o per non aver adempiuto agli obblighi è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €. 

Il rumore sostanzialmente si divide in: 

  • rumore prodotto dalla macchina o attrezzatura (martelli pneumatici, trapani, avvitatori, demolitori, smerigliatrici, motoseghe, uso di martelli, ecc.) e 

  • rumore a cui è esposto il lavoratore (calcolato dal rumore prodotto dall'attrezzatura in relazione al tempo di utilizzo della stessa. Questo livello di esposizione si chiama LEX,8h). 

Il decreto,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101  del 30 aprile 2008, S.O. n. 108, al Titolo VIII, tratta dei rischi da esposizione da agenti fisici, tra cui appunto il RUMORE, e si stabilisce che si deve fare una valutazione sull'entità del rumore a cui è esposto il lavoratore. Nel caso fossero superati i valori minimi di azione, si dovranno adottare tutta una serie di provvedimenti per tutelare il lavoratore dai possibili danni causati dal rumore.

I livelli di azione (oltre i quali si dovrà agire) sono: 

  • Valore LIMITE di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 140 dB(C)

  • Valore superiorE di azione: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 137 dB(C)

  • Valore inferiore di azione: LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 135 dB(C)

Chi è al di sotto del valore inferiore d'azione (80 dB(A)) non dovrà prendere alcun provvedimento (cuffie o tappi, visite mediche, ecc.).

Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato per chi deve utilizzare cuffie o tappi [art. 77, comma 5, lett. b)].

La sanzione per la mancata formazione de i lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €. 

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Ulteriori informazioni al link di Amblav http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=3004

 

 

 

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