Con
il nuovo D.Lgs.
81/08 è stata recepita la direttiva europea
2003/10/CEE sull'esposizione dei
lavoratori al rumore. Chi lavora all'interno di ambienti rumorosi o
utilizza attrezzature rumorose
deve valutare il livello di esposizione e prendere i previsti provvedimenti.
La
sanzione per non aver effettuato la valutazione rumore o per non aver
adempiuto agli obblighi è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a
6˙400 €.
Il
rumore sostanzialmente si divide in:
-
rumore
prodotto dalla macchina o attrezzatura (martelli pneumatici,
trapani, avvitatori, demolitori, smerigliatrici, motoseghe, uso di
martelli, ecc.) e
-
rumore
a cui è esposto il lavoratore (calcolato dal rumore prodotto
dall'attrezzatura in relazione al tempo di utilizzo della stessa. Questo
livello di esposizione si chiama LEX,8h).
Il
decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008, S.O. n. 108, al Titolo VIII, tratta dei rischi da esposizione da
agenti fisici, tra cui appunto il RUMORE, e si
stabilisce che si deve fare una valutazione sull'entità del rumore a cui è
esposto il lavoratore. Nel caso fossero superati i valori minimi di
azione, si
dovranno adottare tutta una serie di provvedimenti per tutelare il
lavoratore dai possibili danni causati dal rumore. I
livelli di azione (oltre i quali si dovrà agire) sono:
-
Valore
LIMITE di esposizione: LEX,8h
= 87 dB(A) e ppeak= 140 dB(C)
-
Valore
superiorE di azione: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 137
dB(C)
-
Valore
inferiore di azione: LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 135
dB(C)
Chi
è al di sotto del valore inferiore d'azione (80 dB(A)) non dovrà prendere
alcun provvedimento (cuffie o tappi, visite mediche, ecc.).
Inoltre,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento
adeguato per chi deve utilizzare cuffie o tappi [art. 77,
comma 5, lett. b)].
La
sanzione per la mancata formazione
de i lavoratori è: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €.
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Ulteriori
informazioni al link di Amblav http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=3004
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