L'articolo
6 della legge
3 agosto 2007 n. 123 stabilisce che a
decorrere dal 1 settembre
2007 il
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
essere munito di apposita TESSERA
DI
RICONOSCIMENTO corredata di fotografia, contenente le generalitą del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivitą
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
Dal
7 settembre 2010 inoltre, l'articolo 5 della
legge 13/08/10,
n. 136 (antimafia), prescrive che per gli appalti IN CANTIERE il tesserino debba indicare anche la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
(o la data di autorizzazione).
I lavoratori autonomi dovranno indicare oltre alle proprie generalitą,
anche la committente.
I
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti al posto del tesserino possono
decidere di annotare le presenze giornaliere su un registro che deve essere
vidimato dalla direzione provinciale del lavoro e conservato cantiere.
Il
datore di lavoro che non consegna al lavoratore la tessera di riconoscimento
č multato da 100 euro a 500 euro per ciascun
lavoratore.
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Consulta
la legge 3 agosto 2007, n. 123 clicca
qui .
Consulta
la legge 13 agosto 2010, n. 136 clicca
qui .
Leggi
l'articolo su Edilio.it (con esempi di tesserino) clicca
qui.
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