News di agosto 2006. Aggiornam. agosto 2010

Il tesserino per i lavoratori in appalto

 

L'articolo 6 della legge 3 agosto 2007 n. 123 stabilisce che a decorrere dal 1 settembre 2007 il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita TESSERA DI RICONOSCIMENTO corredata di fotografia, contenente le generalitą del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivitą nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Dal 7 settembre 2010 inoltre, l'articolo 5 della legge 13/08/10, n. 136 (antimafia), prescrive che per gli appalti IN CANTIERE il tesserino debba indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (o la data di autorizzazione).  I lavoratori autonomi dovranno indicare oltre alle proprie generalitą, anche la committente. 

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti al posto del tesserino possono decidere di annotare le presenze giornaliere su un registro che deve essere vidimato dalla direzione provinciale del lavoro e conservato cantiere.

Il datore di lavoro che non consegna al lavoratore la tessera di riconoscimento č multato da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore.

 

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Consulta la legge 3 agosto 2007, n. 123 clicca qui .

Consulta la legge 13 agosto 2010, n. 136 clicca qui .

Leggi l'articolo su Edilio.it (con esempi di tesserino) clicca qui.

 

 

 

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