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aggiornamento: 19/11/14
La
sicurezza negli ambienti di lavoro Dal
15 maggio 2008 il D.Lgs. 626/94 è abrogato dall'art. 304 del D.Lgs.
81/2008, è sostituito dal D.Lgs.
81/2008 Che
cos'è la sicurezza negli ambienti di lavoro. Quali
sono le aziende soggette al D.Lgs 81/2008? Cosa
vuol dire applicare il D.Lgs. 81/2008? Quali
sono gli obblighi per il datore di lavoro? Cos'è
la valutazione del rischio? Ogni
quanto va rifatta la valutazione? Glossario Scarica
la tabella di riepilogo degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008
COS'E'
LA
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO |
La
sicurezza negli ambienti di lavoro significa tutela dell'incolumità e della
salute dei lavoratori durante il lavoro. Le
prime norme per la prevenzione infortuni risalgono
al 1955, esse stabilivano i criteri da adottare per ridurre al minimo il
rischio di infortunio. L'anno successivo, nel
1956, veniva approvato un decreto che tutelava la salute
del lavoratore, e quindi impartiva norme per evitare che il lavoratore
lavorasse con sostanze chimiche, rumore, radiazioni o agenti biologici senza
le dovute precauzioni e controllo sanitario, entrava cioè nel merito dell'igiene nell'ambiente di
lavoro. Negli
anni seguenti, fino ad oggi, sono state emanate ulteriori norme per
perfezionare sempre più i criteri da adottare per preservare la salute dei
lavoratori, dalle norme sull'utilizzo di piombo, amianto, fino alle sostanze
cancerogene, polveri, rumore e vibrazioni. Anche le norme sulla prevenzione incendi
o sulla certificazione CE delle macchine sono in realtà norme con lo scopo
di preservare l'incolumità dei lavoratori. Con
il Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 (in vigore dal
1996) e successivamente con il D.Lgs. 81/2008 (in vigore dal
1° gennaio 2009) è stata data una svolta al concetto di sicurezza in azienda.
L'innovazione sta nel f::
Sicurezza81.eu : News ::atto che
deve essere obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi in azienda e
quindi di conseguenza adottati una serie di interventi per il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori come ad. esempio l'adeguamento
di macchine e impianti, la sostituzione di sostanze pericolose, il controllo
sanitario, i corsi di formazione, ecc. Tutte cose obbligatorie e pesantemente
sanzionate.
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QUALI
SONO LE AZIENDE SOGGETTE AL D.LGS. 81/2008? |
Il
decreto legislativo 81/2008 tutela la salute e l'igiene del lavoratore e
cioè di chiunque presti la sua opera alle dipendenze di un datore di
lavoro. Sono
quindi soggette al decreto tutte le aziende pubbliche o private in cui vi
siano lavoratori. Per
il decreto 81 sono considerati lavoratori
anche i soci lavoratori di società, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali,
i volontari, e anche gli
studenti che utilizzano laboratori con uso di macchine, sostanze chimiche, o
qualsiasi agente chimico fisico o biologico [vedi
articolo 2 del decreto]. Le
imprese familiari sono soggette solo all'art. 21 (uso di macchine a norma e
dispositivi di protezione individuale: scarpe, tuta, guanti, occhiali,
caschi, ecc. quando il lavoro lo richiede). I
lavoratori autonomi/professionisti senza dipendenti sono soggetti solo agli
artt. 21 e 26 (obblighi per gli appalti). Tutti gli altri
devono adempiere a tutti gli obblighi. Alcuni
settori di attività (forze armate, polizia, protezione civile, marittimo,
università, ecc.) applicano solo in parte il decreto, in quanto hanno anche
altre norme specifiche.
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Cosa
vuol dire applicare il D.LGS. 81/2008? Quali sono gli obblighi? |
Essere
soggetti al D.Lgs. 81/2008 vuol dire mettere in pratica tutta una serie di
adempimenti per valutare e ridurre il rischio di infortunio o di
malattia professionale per i lavoratori. Gli
adempimenti principali sono quelli riportati all'articolo 4 del decreto che
si riassumono in:
-
analizzare
i rischi presenti in azienda (ambienti di lavoro, impianti, attrezzature,
sostanze chimiche, cancerogene, rischi biologici, movimentazione manuale
dei carichi, lavoro al videoterminale, lavoratrici gestanti e minori,
pericoli d'incendio, rumore, vibrazioni, ecc.);
-
elaborare
un documento in cui i rischi vengono valutati, analizzati e di conseguenza
sono pianificati gli interventi per ridurli o eliminarli. Questo si traduce
in adeguamento di macchine
(con marcatura CE, ), conformità
impianti, scelta
di sostanze e preparati non pericolosi o "meno pericolosi",
utilizzo
di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale: occhiali, scarpe,
guanti, ecc.);
-
informare,
formare ed addestrare il personale sia al momento dell'assunzione che in
occasione di modifiche al ciclo produttivo o cambio mansione;
-
nominare
l' RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), gli
addetti alla prevenzione incendi, alle emergenze e al primo soccorso con
relativo corso di formazione obbligatorio;
-
nominare
un medico competente, specializzato in medicina del lavoro, che effettui le
visite mediche di idoneità al momento dell'assunzione e, nel caso i
lavoratori siano esposti a rischi chimici, fisici o biologici, effettuare
il controllo sanitario degli stessi;
-
far
eleggere o nominare un RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) a cui
far frequentare il corso obbligatorio di 32 ore e comunicare il
nominativo all'Inail entro il 30 marzo di ogni anno (prima scadenza 16
agosto 2009).
[vedi
articolo 4 del decreto]
Scarica
la tabella di riepilogo degli adempimenti del
D.Lgs. 81/08.
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Cos'è
la valutazione del rischio? |
Effettuare
la valutazione del rischio significa individuare tutte le possibili fonti di
pericolo per l'incolumità e la salute dei lavoratori e stimare il livello di
pericolosità degli stessi. Per
esempio l'impianto elettrico in azienda costituisce sicuramente un PERICOLO,
ma la presenza della conformità dell'impianto (e cioè la presenza di messa
a terra e salvavita), le manutenzioni periodiche, l'uso di apparecchiature
marcate CE e la formazione del personale che le utilizza contribuisce ad
abassarne notevolmente il livello di RISCHIO. Al
contrario, l'uso di comuni detersivi per la casa, di norma poco pericolosi,
ma utilizzati durante l'orario di lavoro, bagnando il pavimento o addirittura
le scale, senza l'utilizzo di scarpe antiscivolo, aumenta di molto
il rischio di infortunio.
La
valutazione del rischio si traduce quindi in un documento (DVR) in cui sono
riportati tutti i potenziali pericoli presenti in azienda, con relativo
calcolo/stima del livello di rischio. Il calcolo viene effettuato tenendo
conto della probabilità di accadimento di un infortunio e della gravità del
danno che da questo infortunio ne può derivare. Di norma sono classificati 4
livelli di probabilità (improbabile, remoto, probabile, frequente) e 4
livelli di danno (lieve, modesto, rilevante, gravissimo). Il rischio non è
altro che il prodotto della probabilità per il danno ( R = P x D ). Esso
varia da 1 a 16. Rischio=1 significa livello di sicurezza accettabile, ma comunque una condizione da mantenere sotto
controllo. Rischio=16 è una
condizione inaccettabile e pertanto non si potrà proseguire con l'attività
fino a che non sia fatto un intervento di adeguamento che riporti il livello
di rischio almeno ad un valore inferiore a 8.
Il
documento di valutazione dei rischi, che deve essere presente in azienda,
deve anche riportare un programma di intervento e le modalità per eliminare,
ridurre o tenere sotto controllo i rischi di infortunio o di malattia
professionale.
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Ogni
quanto va rifatta la valutazione? |
Nel caso di
valutazione di fattori come agenti fisici (rumore, vibrazioni,
elettromagnetismo, radiazioni ottiche artificiali), chimici (saldatura,
verniciatura, colle, solventi, carburanti), cancerogeni (amianto,
polveri di legno duro), la valutazione deve essere eseguita ogni 4 anni.
Il documento invece va aggiornato in
occasione di modifiche sostanziali del ciclo produttivo (introduzione di
nuove macchine, prodotti) o a seguito di infortuni significativi oppure
su indicazione del medico competente. Anche a seguito dell'evoluzione della
tecnica (invenzione di sistemi più efficaci di prevenzione o sostanze
chimiche non pericolose) ovvero quando sono trascorsi troppi anni
dall'ultima valutazione. |
Dal
15 maggio 2008 il D.Lgs. 626/94 è abrogato e sostituito dal
D.Lgs.
81/2008 (art. 304). Leggi
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