Ultimo aggiornamento: 19/11/14

La sicurezza negli ambienti di lavoro

 

Dal 15 maggio 2008 il D.Lgs. 626/94 è abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. 81/2008, è sostituito dal D.Lgs. 81/2008

Che cos'è la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Quali sono le aziende soggette al D.Lgs 81/2008?

Cosa vuol dire applicare il D.Lgs. 81/2008? Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro?  

Cos'è la valutazione del rischio?

Ogni quanto va rifatta la valutazione?

Glossario

Scarica la tabella di riepilogo degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 

 

 COS'E' LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La sicurezza negli ambienti di lavoro significa tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 

Le prime norme per la prevenzione infortuni risalgono al 1955, esse stabilivano i criteri da adottare per ridurre al minimo il rischio di infortunio. L'anno successivo, nel 1956, veniva approvato un decreto che tutelava la salute del lavoratore, e quindi impartiva norme per evitare che il lavoratore lavorasse con sostanze chimiche, rumore, radiazioni o agenti biologici senza le dovute precauzioni e controllo sanitario, entrava cioè nel merito dell'igiene nell'ambiente di lavoro.

Negli anni seguenti, fino ad oggi, sono state emanate ulteriori norme per perfezionare sempre più i criteri da adottare per preservare la salute dei lavoratori, dalle norme sull'utilizzo di piombo, amianto, fino alle sostanze cancerogene, polveri, rumore e vibrazioni. Anche le norme sulla prevenzione incendi o sulla certificazione CE delle macchine sono in realtà norme con lo scopo di preservare l'incolumità dei lavoratori. 

Con il Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 (in vigore dal 1996) e successivamente con il D.Lgs. 81/2008 (in vigore dal 1° gennaio 2009) è stata data una svolta al concetto di sicurezza in azienda. L'innovazione sta nel f:: Sicurezza81.eu : News ::atto che deve essere obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi in azienda e quindi di conseguenza adottati una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori come ad. esempio l'adeguamento di macchine e impianti, la sostituzione di sostanze pericolose, il controllo sanitario, i corsi di formazione, ecc. Tutte cose obbligatorie e pesantemente sanzionate. 

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 QUALI SONO LE AZIENDE SOGGETTE AL D.LGS. 81/2008?

Il decreto legislativo 81/2008 tutela la salute e l'igiene del lavoratore e cioè di chiunque presti la sua opera alle dipendenze di un datore di lavoro

Sono quindi soggette al decreto tutte le aziende pubbliche o private in cui vi siano lavoratori

Per il decreto 81 sono considerati lavoratori anche i soci lavoratori di società, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, i volontari, e anche gli studenti che utilizzano laboratori con uso di macchine, sostanze chimiche, o qualsiasi agente chimico fisico o biologico [vedi articolo 2 del decreto]

Le imprese familiari sono soggette solo all'art. 21 (uso di macchine a norma e dispositivi di protezione individuale: scarpe, tuta, guanti, occhiali, caschi, ecc. quando il lavoro lo richiede). 

I lavoratori autonomi/professionisti senza dipendenti sono soggetti solo agli artt. 21 e 26 (obblighi per gli appalti). 

Tutti gli altri devono adempiere a tutti gli obblighi.

Alcuni settori di attività (forze armate, polizia, protezione civile, marittimo, università, ecc.) applicano solo in parte il decreto, in quanto hanno anche altre norme specifiche.

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 Cosa vuol dire applicare il  D.LGS. 81/2008? Quali sono gli obblighi?

Essere soggetti al D.Lgs. 81/2008 vuol dire mettere in pratica tutta una serie di adempimenti per valutare e  ridurre il rischio di infortunio o di malattia professionale per i lavoratori. 

Gli adempimenti principali sono quelli riportati all'articolo 4 del decreto che si riassumono in:

  • analizzare i rischi presenti in azienda (ambienti di lavoro, impianti, attrezzature, sostanze chimiche, cancerogene, rischi biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale, lavoratrici gestanti e minori, pericoli d'incendio, rumore, vibrazioni, ecc.);

  • elaborare un documento in cui i rischi vengono valutati, analizzati e di conseguenza sono pianificati gli interventi per ridurli o eliminarli. Questo si traduce in adeguamento di macchine (con marcatura CE, ), conformità impianti, scelta di sostanze e preparati non pericolosi o "meno pericolosi", utilizzo di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale: occhiali, scarpe, guanti, ecc.);

  • informare, formare ed addestrare il personale sia al momento dell'assunzione che in occasione di modifiche al ciclo produttivo o cambio mansione;

  • nominare l' RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), gli addetti alla prevenzione incendi, alle emergenze e al primo soccorso con relativo corso di formazione obbligatorio;

  • nominare un medico competente, specializzato in medicina del lavoro, che effettui le visite mediche di idoneità al momento dell'assunzione e, nel caso i lavoratori siano esposti a rischi chimici, fisici o biologici, effettuare il controllo sanitario degli stessi;

  • far eleggere o nominare un RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) a cui far frequentare il corso obbligatorio di 32 ore e comunicare il nominativo all'Inail entro il 30 marzo di ogni anno (prima scadenza 16 agosto 2009).

[vedi articolo 4 del decreto]

Scarica la tabella di riepilogo degli adempimenti del D.Lgs. 81/08.

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Cos'è la valutazione del rischio?

Effettuare la valutazione del rischio significa individuare tutte le possibili fonti di pericolo per l'incolumità e la salute dei lavoratori e stimare il livello di pericolosità degli stessi. 

Per esempio l'impianto elettrico in azienda costituisce sicuramente un PERICOLO, ma la presenza della conformità dell'impianto (e cioè la presenza di messa a terra e salvavita), le manutenzioni periodiche, l'uso di apparecchiature marcate CE e la formazione del personale che le utilizza contribuisce ad abassarne notevolmente il livello di RISCHIO

Al contrario, l'uso di comuni detersivi per la casa, di norma poco pericolosi, ma utilizzati durante l'orario di lavoro, bagnando il pavimento o addirittura le scale, senza l'utilizzo di scarpe antiscivolo, aumenta di molto il rischio di infortunio. 

La valutazione del rischio si traduce quindi in un documento (DVR) in cui sono riportati tutti i potenziali pericoli presenti in azienda, con relativo calcolo/stima del livello di rischio. Il calcolo viene effettuato tenendo conto della probabilità di accadimento di un infortunio e della gravità del danno che da questo infortunio ne può derivare. Di norma sono classificati 4 livelli di probabilità (improbabile, remoto, probabile, frequente) e 4 livelli di danno (lieve, modesto, rilevante, gravissimo). Il rischio non è altro che il prodotto della probabilità per il danno ( R = P x D ). Esso varia da 1 a 16. Rischio=1 significa livello di sicurezza accettabile, ma comunque una condizione da mantenere sotto controllo. Rischio=16 è una condizione inaccettabile e pertanto non si potrà proseguire con l'attività fino a che non sia fatto un intervento di adeguamento che riporti il livello di rischio almeno ad un valore inferiore a 8.

Il documento di valutazione dei rischi, che deve essere presente in azienda, deve anche riportare un programma di intervento e le modalità per eliminare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi di infortunio o di malattia professionale.

 

Ogni quanto va rifatta la valutazione?

Nel caso di valutazione di fattori come agenti fisici (rumore, vibrazioni, elettromagnetismo, radiazioni ottiche artificiali), chimici (saldatura, verniciatura, colle, solventi, carburanti), cancerogeni (amianto, polveri di legno duro), la valutazione deve essere eseguita ogni 4 anni.

Il documento invece va aggiornato in occasione di modifiche sostanziali del ciclo produttivo (introduzione di nuove macchine, prodotti) o a seguito di infortuni significativi oppure su indicazione del medico competente. Anche a seguito dell'evoluzione della tecnica (invenzione di sistemi più efficaci di prevenzione o sostanze chimiche non pericolose) ovvero quando sono trascorsi troppi anni dall'ultima valutazione. 

 

Dal 15 maggio 2008 il D.Lgs. 626/94 è abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008 (art. 304). Leggi la NEWS

 

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