News del settembre 2007

NUOVE REGOLE PER GLI APPALTI

 

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina il contratto di appalto, d'opera o somministrazione (lav. interinali)

in cui si stabilisce che:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda:

a) verifica, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori

il committente fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Entrambi (committente e appaltatrice) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Nel DUVRI devono essere analizzati i rischi da interferenze e quindi NON i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La sanzione per la mancata verifica di idoneità e cooperazione per la sicurezza è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙096 a 6˙576 €. 

Inoltre l'imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sempre escludendo i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il che significa che se un lavoratore della ditta appaltatrice non è coperto da assicurazione la committente è responsabile del lavoratore "fuori regola" per gli infortuni connessi alle interferenze. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

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Un ottimo articolo sul DUVRI dal sito "Catania Oggi: sicurezza e lavoro". 

 

Ulteriori informazioni al link di Amblav http://www.amblav.it/download/Legge-123-obblighi-25-08-2007.pdf

 

Leggi il testo della legge 3 agosto 2007 n. 123

Leggi il testo della legge 27/12/06, n. 296 (finanziaria 2007)

Leggi il testo del D.M. 24/10/07 (il "Documento unico regolarità contributiva = D.U.R.C.)

 

 

 

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