L'articolo
26 del D.Lgs. 81/08 disciplina
il contratto di appalto, d'opera o
somministrazione (lav. interinali). in
cui si stabilisce che:
1.
Il datore di lavoro, in
caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda:
a)
verifica, l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
La
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1)
acquisizione del certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2)
acquisizione dell’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/00;
I
datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
il
committente fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Entrambi (committente e appaltatrice) cooperano
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto elaborando
un unico
documento di valutazione dei rischi
da
interferenze (DUVRI). Tale documento è allegato
al contratto di appalto o di opera;
b)
coordinano
gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Nel
DUVRI devono essere analizzati i rischi da interferenze e quindi NON i
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.
La
sanzione per la mancata verifica di idoneità e cooperazione per la sicurezza è: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙096 a 6˙576 €.
Inoltre l'imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore,
nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sempre
escludendo i danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.
Il
che significa
che se un lavoratore della ditta appaltatrice non è coperto da
assicurazione la committente è
responsabile del lavoratore "fuori regola" per gli infortuni
connessi alle interferenze.
Nei
singoli contratti di subappalto,
di appalto e di somministrazione, devono
essere specificamente indicati,
a pena di nullità, i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il
personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
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Un
ottimo articolo sul DUVRI dal sito "Catania
Oggi: sicurezza e lavoro".
Ulteriori
informazioni al link di Amblav http://www.amblav.it/download/Legge-123-obblighi-25-08-2007.pdf
Leggi
il testo della legge 3 agosto 2007 n. 123 Leggi
il testo della legge 27/12/06, n. 296
(finanziaria
2007) Leggi
il testo del D.M. 24/10/07 (il
"Documento unico regolarità contributiva = D.U.R.C.) |