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o impianto |
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Norme
o commenti |
Architetti, geometri,
ingegneri, progettisti, costruttori, installatori
|
Spogliatoi
e docce: non sanno che i bagni e gli spogliatori devono essere
due ambienti separati e docce devono essere direttamente
comunicanti con gli spogliatoi e NON all'interno dei bagni. (gli
spogliatoi con doccia sono obbligatori in tutte le aziende dove
vengono svolti lavori insudicianti (polveri, solventi, oli, vernici,
combustibili, ecc.).
Ringhiere
e parapetti di scale e
terrazze: non sanno che esiste la
regola della sfera da 10, ovvero devono essere costruiti in modo che
non possano essere attraversati da una sfera del diametro di 10
centimetri e che le aste di trattenuta non devono costituire pericolo
di arrampicamento per i bambini (devono essere aste
verticali e NON orizzontali o
con funi di acciaio). Tutto questo costituisce un "pericolo
aggiuntivo" o un "vizio di progettazione". Non sanno che
la regola della sfera da 10 cm vale anche per lo
spazio fra i gradini.
Non sanno che
le scale fra pareti devono essere sempre dotate di corrimano (su
entrambi i lati nei luoghi pubblici o con scala larga) e che questi
non devono risultare interrotti lungo le rampe. I parapetti e
corrimano devono proseguire di 30 cm all'inizio e fine scala
(molte volte si interrompono prima).
I parapetti devono essere alti almeno 1
metro oppure 1,10 se il rischio caduta è superiore a 3 metri (dal 2°
piano). Inoltre
devono resistere ad una spinta
di 150 Kg per ogni metro di larghezza. I parapetti in vetro devono
essere certificati antisfondamento e, se messi all'esterno, devono
essere fissati su almeno 2 lati.
Sicuramente
non sanno che è in fase di approvazione un disegno di legge
che obbligherà alla modifica di tutti i parapetti esistenti (clicca
qui), ovviamente a spese vostre.
Scale:
non sanno che i gradini devono avere forma rettangolare (no
scale a chiocciola o gradini nei pianerottoli o gradini triangolari o
trapezoidali) e che se la scala è fra pareti deve essere presente il corrimano.
Scale
a chiocciola (assolutamente sconsigliate). Se proprio devono essere utilizzate i gradini devono avere
pedata minima di 10 cm e corrimano su entrambi i lati e
larghezza minima 80-90.
Non sanno che i
soppalchi e qualsiasi ambiente destinato a deposito devono avere
chiare indicazioni del carico massimo dei solai in kg/mq (all. IV,
p.to 1.1.3).
Non
sanno che tutte le postazioni di lavoro devono essere dotate di
illuminazione NATURALE sufficiente (finestre o lucernari) e quindi la
successiva costruzioni di pareti divisorie deve comunque garantire di
avere finestre in tutti gli ambienti con presenza di lavoratori.
Non sanno che
è già approvato una delibera della Regione Veneto (la DGR
2774 del 20/01/09) che obbliga ad
installare sul tetto dei nuovi fabbricati appositi ganci a cui
ancorarsi per i lavori di manutenzione in quota (coperture, antenne,
camini, grondaie, ecc.).
Non sanno che
le ringhiere e recinzioni non devono avere punte o parti pericolose
fino ad un'altezza di 2 metri.
Non sanno che
nelle zone in cui vi è presenza di Radon (gas radioattivo risalente
dal sottosuolo) deve essere garantita impermeabilità delle strutture
al gas. Per
le zone
a rischio Radon consulta il sito dell'ARPA
VENETO o clicca
qui (scarica elenco dei Comuni a rischio - clicca
qui).
Non sanno che,
norme risparmio energetico e inquinamento luminoso, i sistemi di
illuminazione esterni non possono proiettare luce verso l'alto. Oltre
a essere vietato comporta uno spreco di energia dal 15 al 30 %.
Vedi
anche la sezione serramentisti!
|
Circ 1/7/97 n. 13 Regione
Veneto
D.M.
236/89
D.P.R.
503/96
D.P.R.
380/01
D.M.
14/01/08
D.Lgs. 81/08
Regolam.
edilizio Milano [art. 32]
Regolam.
edilizio Padova [art. 114]
Regolam.
edilizio Treviso [art. 86]
Legge
n. 13/89
Codice civile e
codice
penale su responsabilità danni.
Geometri,
ingegneri e architetti prov. di Parma
Regolam.
polizia urbana
DGR
2774 20/01/09
DRGV
79/2002
Legge
Regione Veneto 19/03 (già LR 22/97)
Linee
guida illuminazione esterna
|
Impianto elettrico
|
Non
vi dicono che la "dichiarazione
di conformità" deve essere spedita allo sportello unico
attività produttive del Comune oppure, se mancante, all'Arpav e
all'Ispesl.
Attenzione!:
dal 27 marzo 2008 è in vigore
il nuovo D.M. 37/08 sugli impianti (che abroga la 46/90) e
pertanto la dichiarazione di conformità dovrà essere col nuovo
modello. Per leggere la
NEWS sul decreto clicca qui.
Non
vi dicono che l'impianto
di messa a terra deve essere periodicamente verificato (ogni 2
anni per i luoghi a rischio incendio o ambulatori, 5 anni per tutti
gli altri). Richiesta da fare all'Arpav o ad un ente/elettricista
autorizzato alle verifiche. Per
leggere la NEWS clicca qui. Non
vi dicono che i salvavita vanno
verificati ogni mese premendo
il pulsante di test (sul salvavita c'è sempre scritto!). Non
vi dicono che se
il bagno è senza finestra deve essere installato il temporizzatore della ventola di aspirazione. Non
vi dicono che le prese multiple ("triple" e
"ciabatte"), i riduttori e gli
adattatori sono VIETATI e che
devono essere predisposte prese
a muro universali in numero sufficiente. Non
vi dicono che in tutti gli ambienti di lavoro (non solo
ufficio del "capo" e sopra la porta) e corridoi e scale
devono essere installate lampade
di emergenza. Non
vi dicono che le lampade di emergenza devono essere dotate
di circuito diagnostico e spia che ne segnali l'avaria (lo
stesso circuito che effettua cicli di carica/scarica delle batterie
per mantenerle in efficienza nel tempo). Non
vi dicono che sulle lampade di emergenza NON
vanno applicati gli adesivi di uscita di emergenza (se vengono
applicati la lampada diventa un cartello luminoso e pertanto si dovrà
installare un'altra lampada per illuminare l'ambiente). Non
vi dicono che sono vietate le canalette
a pavimento soprattutto nei punti di passaggio che
costituiscono inciampo e deposito di sporcizia. Non
vi dicono che sono vietati i cavi elettrici sul pavimento ma
devono essere raggruppati sotto le scrivanie. Non
vi dicono che sul quadro elettrico è obbligatorio il
portello chiudibile con chiave (oppure con interruttori "lucchettabili")
e che il portello deve essere sempre tenuto chiuso. Non
vi dicono che gli interruttori delle luci e altro devono essere
installati al di fuori del quadro elettrico (nel quadro vanno
solo: interruttore generale; sezionatori; magnetotermici; salvavita;
voltmetri, amperometri, frequenzimetri; alimentatori; ecc. TUTTI
dotati di targhette indicative).
Non
vi dicono che sul quadro elettrico è obbligatoria a
segnaletica di: divieto di spegnere incendi con acqua; tensione
elettrica pericolosa (con riportati i Volt); divieto di
intervenire ai non autorizzati e magari numero da chiamare in
caso di emergenza guasti. Non
vi dicono che devono essere segnalate le paline di
dispersione di terra (poste all'esterno). Non
vi dicono che i cavi elettrici interrati in aree esterne
(cancelli, lampioncini, luce garage o gazebo) devono essere
protetti da canalette metalliche o di cemento oppure interrati ad una
profondità di almeno 1,5 metri e segnalati con appositi nastri
metallico-plastici. Non sanno che,
in base alle norme norme per il risparmio energetico e inquinamento luminoso, i sistemi di
illuminazione esterni NON possono proiettare luce verso l'alto. Oltre
a essere vietato comporta uno spreco di energia dal 15 al 30 %. Vedi
anche la sezione cancelli elettrici! |
D.P.R. 462/01
D.M.
37/08
Nota
norme CEI
Legge
Regione Veneto 19/03 (già LR 22/97)
Linee
guida illuminazione esterna
|
Attrezzature elettriche
(trapani, smerigliatrici, avvitatori, ecc.)
|
Non
vi dicono che se sono utilizzate in azienda (officina,
laboratorio, cantiere) devono
avere la spina elettrica
industriale.
Non
vi dicono che la garanzia
NON decade in caso di sostituzione
della spina (anzi vi dicono proprio il contrario). Da un punto di
vista penale sarebbe comunque meglio avere attrezzatura utilizzata a
norma che in garanzia. |
|
Impianti di videosorveglianza
o localizzazione GPS dei veicoli
|
Non
vi dicono che NON si possono installare sistemi di
VIDEOSORVEGLIANZA sui luoghi di lavoro senza
PRIMA aver richiesto autorizzazione alla Direzione
Territoriale del Lavoro.
Leggi la NEWS >
clicca qui
|
Legge 300/1970
D.Lgs. 196/2003 |
Cancelli
elettrici
|
Non
vi dicono che deve essere consegnata la "dichiarazione
di conformità" anche per i cancelli elettrici.
Non
vi dicono che il cancello e la ringhiera laterale al cancello
devono essere coperte da pannelli con foro max 6 mm, o lamiere, o
pannelli in plexiglas, o rete a maglia molto fine in modo tale da
non poter infilare dita o braccia durante il movimento del cancello.
Non
vi dicono che devono essere installate fotocellule anche
posteriormente la cancello in modo da non creare pericolo anche in
fase di apertura. Meglio installare anche gommini con sensore in
prossimità dei pali e colonne. Deve esserci anche una colonnina che
sorregga il cancello anche quando è aperto (ormai troppi bambini
morti --> clicca sulle notizie >1<
>2<
>3<
>4<
>5<). Non
vi dicono che la manovra del cancello deve essere effettuata
sotto diretto controllo visivo del manovratore e pertanto i
telecomandi non possono avere un raggio di azione troppo grande, oppure
deve essere installata telecamera di sorveglianza (per i cancelli sul
retro o lontani). Il cancello deve essere dotato di lampeggiante
e cartello di avviso di pericolo. Non
vi dicono che chi aziona il cancello è pienamente
responsabile dei danni cagionati a cose o persona (addirittura nei
cartelli sui cancelli c'è l'avviso in cui si declina la responsabilità per danni a
cose o persone). Non
vi dicono che deve essere presente una chiave di sblocco
collocata in posto facilmente visibile (di norma una scatola rossa
appesa vicino all'ingresso) in modo da poter aprire il cancello in
caso di emergenza e mancanza di energia elettrica (oppure una batteria
tampone che garantisca comunque l'apertura). Non
vi dicono che i cavi elettrici interrati all'esterno di
alimentazione cancello devono essere
protetti da canalette metalliche o di cemento oppure interrati ad una
profondità di almeno 1,5 metri e segnalati con appositi nastri
metallico-plastici. |
D.Lgs. 81/08
Codice civile e penale.
UNI-EN 12453
Normative
cancelli
Nota
|
Fornitori
di mezzi antincendio e segnaletica (estintori)
|
Non
vi dicono che se la vostra attività è soggetta al controllo
dei VV.F. (CPI) in occasione delle verifiche
semestrali delle attrezzature antincendio deve essere compilato
un registro delle verifiche (non
basta compilare il cartellino).
Non
vi dicono che gli estintori devono essere revisionati, cioè sostituita la
polvere ogni 3 anni , devono essere collaudati
ogni 12 anni (se marcati CE) o 6 anni (se non CE). Dato che
la polvere sostituita deve essere portata in discarica con relativi
costi, allora non sono in molti a sostituire la polvere.
Non
vi dicono che ogni
6 mesi devono essere verificate anche le manichette
antincendio, idranti, allarmi, funzionamento delle maniglie antipanico
ed eventuali pompe impianto antincendio. Gli splinker (imp. a pioggia)
vanno verificati ogni 3 mesi!).
Tutto
questo fa più contenti voi ma vi rende colpevoli in caso
di verifiche o qualsiasi problema verificatosi in caso di
incendio.
Non
vi dicono che le manichette devono essere arrotolate nella
propria cassetta. NON devono essere avvitate al
rubinetto dato che possono servire da prolunghe. Non devono
essere legate per non perdere tempo prima di srotolarle. NON
dovrebbero appoggiare alla base della cassetta ma su supporti che
le sollevino da eventuale acqua presente sul fondo della cassetta
stessa.
Visto
che vi vendono attrezzatura antincendio perché non vi propongono (anche
se non
obbligatorie) le coperte antifiamma, utilissime per spegnere piccoli
incendi, indumenti a fuoco, coprirsi in caso di fuga e che non
richiedono nessuna manutenzione; Visto
che vi vendono anche la segnaletica,
oltre a quella degli estintori e uscite di emergenza, perché non
vi dicono che è obbligatoria anche la segnaletica di:
-
divieto rimuovere dispositivi di protezione;
-
divieto di oliare e registrare organi in movimento;
-
divieto di fumare;
-
sul quadro elettrico: divieto di spegnere incendi con acqua, pericolo
tensione elettrica, divieto intervenire se non autorizzati;
-
cassetta di pronto soccorso;
-
indicazione delle saracinesca gas;
-
punto di raccolta esterno (in caso di emergenza);
-
dispersori dell'impianto di terra (paline).
|
Vedi
questo link |
Impianto termico
e condizionatori
|
Non
vi dicono che se le caldaie sono installate all'interno e la
loro somma supera le 100.000 Kcal/h deve essere richiesto il CPI (certificato di prevenzione incendi)
rilasciato dai VV.F.
Non
vi dicono che se la caldaia supera le 30.000 Kcal/h deve
essere denunciata all'Ispesl e che deve essere fatta prova fumi
annuale.
Non
vi danno la conformità dell'impianto, il libretto caldaia e
non vi dicono della prova fumi annuale o biennale.
Non
vi dicono che se la caldaia è collegata ad una macchina deve essere richiesta alla
Provincia l'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
Non
vi dicono che il
condizionatore deve essere rivolto lontano dalla postazioni di
lavoro in modo da non creare correnti d'aria fastidiose.
Non
vi dicono che i filtri
dei condizionatori e dei termoconvettori devono essere
sostituiti ogni 3-4 mesi (oppure puliti e disinfettati con prodotti
specifici). |
D.Lgs. 81/08
Circ 1/7/97 n. 13 Regione
Veneto
|
Fornitori
di macchine e attrezzature
|
Anche
se FORNIRE macchine e attrezzature NON A NORMA comporta una sanzione
di 10000 a 40000 euro o arresto da 3 a 6 mesi per il fornitore,
sappiate che:
La
marcatura CE NON GARANTISCE che la macchina sia rispondente
alle norme di sicurezza. Purtroppo la marcatura CE è messa dal
costruttore e pertanto pur di vendere la macchina lui sarà pronto a
dichiarare qualsiasi cosa. Se
la macchina ha il marchio CE ma è carente di dispositivi di
sicurezza, sappiate che in caso di infortunio potreste essere
ugualmente condannati, abbiamo fin troppi casi come esempio. Clicca
qui per leggere di più. Pertanto
è importantissimo che Voi verifichiate la conformità della macchina
al momento dell'acquisto o installazione ovvero che la macchina sia A
NORMA (chiedete ad un tecnico competente o ad un consulente
preparato).
|
D.Lgs. 81/08
Art. 70 e Allegato V
|
Fornitori
di sedie e arredi per ufficio
|
Ripetiamo
che FORNIRE macchine e attrezzature NON A NORMA comporta una sanzione
di 10000 a 40000 euro o arresto da 3 a 6 mesi per il fornitore,
sappiate che:
La
marcatura CE NON GARANTISCE per niente che la sedia sia idonea
ad essere utilizzata in postazione al videoterminale. La sedia infatti
deve possedere i seguenti requisiti:
-
5 razze di larghezza superiore alla seduta (antiribaltamento);
-
altezza regolabile;
-
schienale regolabile in altezza e inclinazione (separato quindi dalla
seduta);
-
rivestimento in TESSUTO TRASPIRANTE (NON similpelle, ecopelle,
plastica, metallo, legno, resine, ecc. ma solamente in TESSUTO
IMBOTTITO); -
braccioli antimpigliamento, e cioè a forma di triangolo capovolto e
NON a forma di "7" o "T". Devono anche essere
regolabili in altezza; in caso contrario meglio rimuoverli. Non
importa assolutamente se la sedia sia "griffata",
"firmata" o progettata da architetti di fama mondiale, per
essere idonee come sedie da utilizzare al computer devono avere i
requisiti sopra esposti (leggete l'allegato 34 del D.Lgs. 81/0/
oppure chiedete ad un tecnico competente o ad un consulente).
|
All XXXIV del D.Lgs. 81/08
|
Compressori
|
Non
vi dicono che se il prodotto della capacità e della pressione
(litri x atmosfere) supera 8000 il serbatoio deve essere denunciato
all'Ispesl e si dovrà effettuare verifica
annuale (sempre dall'Ispesl).
Non
vi danno il certificato di omologazione della valvola di
sicurezza.
Non
vi dicono che il serbatoio deve essere verificato o sostituito
ogni 10 ANNI.
|
|
Carrelli elevatori
|
Non
vi dicono che le funi e le catene devono essere verificate ogni
3 mesi e le verifiche annotate nel libretto.
Non
vi dicono che il personale che utilizza il carrello deve aver
fatto corso di formazione e addestramento specifico.
Non
vi dicono che i carrelli operanti in zone
con pericolo esplosione (Atex) per presenza di vapori (verniciature,
incollaggio) o polveri (falegnamerie, mulini, tessiture, mangimi,
ecc.) devono essere dotati di
impianto elettrico "antideflagrante".
Non
vi dicono che sono ASSOLUTAMENTE VIETATI l'uso di ceste
e accessori con ganci
(a meno che non siano previsti nel libretto del carrello stesso e che
il personale che li utilizza non abbia fatto un corso e addestramento specifico.
Leggi la NEWS clicca qui
|
D.Lgs. 81/08 |
Carriponte
|
Non
vi dicono che le funi e le catene devono essere verificate ogni
3 mesi e le verifiche annotate nel libretto.
Non
vi dicono che devono essere sottoposti a verifiche annuali (o
biennali) da parte dell'Arpav. Se lo chiedete vi rispondono che basta
mandare la raccomandata di richiesta verifica e se non vengono voi
"siete a posto" MA NON E' VERO! Non potete usare un
carroponte se non è stato verificato. Se non vengono dovete
rivolgervi ad un'altra Arpav!
Non
vi dicono che il personale che utilizza il carroponte deve aver
fatto corso di formazione con
addestramento specifico. |
D.Lgs. 81/08 |
Impianto aspirazione fumi
e polveri
Cabine di aspirazione x verniciatura
|
Non
vi dicono che PRIMA dell'installazione deve essere richiesta
autorizzazione preventiva alla Provincia.
Non
vi dicono che DOPO l'installazione deve essere richiesta
autorizzazione alle emissioni alla Provincia.
Non
vi dicono che il camino deve essere dotato di tronchetti
(tubi) di ispezione
raggiungibili in sicurezza (con scala e pedana con parapetto, NON
PUO' essere utilizzata una cesta o trabattello o simili).
Non
vi dicono che il camino deve essere collegato al
parafulmine che va verificato ogni
2 anni dall'Arpav o ad un ente/elettricista
autorizzato alle verifiche (come per l'impianto di terra). |
D.Lgs.
152/06 |
Noleggiatori
di piattaforme, ceste, gru, autogru, trabattelli, paranchi e macchine
e attrezzature in genere
|
Anche
se noleggiare (leasing) attrezzature NON A NORMA comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da 750 a 2700 euro:
Non
vi dicono che il datore di lavoro è comunque responsabile
(civilmente e penalmente) della sicurezza delle attrezzature
utilizzate dai propri lavoratori.
Non
vi dicono che le attrezzature con rischi particolari
richiedono uno specifico corso di formazione e ADDESTRAMENTO all'uso
(i noleggiatori dovrebbero richiedere attestato di coloro che le
utilizzeranno).
STATE
MOLTO ATTENTI perché abbiamo in alcuni casi scoperto che NON
SOLO non vi mettono al corrente dell'obbligo di formazione e
addestramento ma Vi fanno addirittura FIRMARE A VS INSAPUTA un
modulo in cui Voi DICHIARATE che il personale utilizzatore HA GIA'
FATTO il corso!!! (in questo caso rischiate anche un sanzione PENALE
per falso in atto privato, nonché una GRAVISSIMA colpa in caso di
infortunio).
|
D.Lgs.
152/06
Art.
482 C.P.
|
Serbatoi
/ distributori di
carburante (cd: Diesel Tank)
|
Sempre pronti a dirvi che
è tutto omologato e certificato ma...
non
vi dicono che per essere utilizzati in postazione fissa deve
essere richiesto il CPI (certificato di prevenzione incendi)
rilasciato dai VV.F.
Non
vi dicono che per essere utilizzati in postazione fissa
vi dovete dotare di 3 estintori, pavimentazione con pozzetto,
messa a terra, segnaletica di pericolo.
Sono invece
liberamente utilizzabili
nei cantieri e nelle cave e miniere. |
D.M.
16/02/82 |
Bombole di gas (GPL,
propano, butano, ecc.)
|
Sempre pronti a dirvi che
sono tutti omologati e certificati ma...
non
vi dicono che se la
capacità supera i 0,75 mc (750 litri) deve
essere richiesto il CPI (certificato di prevenzione incendi)
rilasciato dai VV.F.
Non
vi dicono che devono essere presenti 3
estintori, recinzione
con cancelletto a chiave,
messa a terra, segnaletica di pericolo.
|
|
Ditte specializzate al
trattamento rifiuti
|
Non
vi dicono che COMUNQUE dovete fare la denuncia
in Comune e pagare una quota minima di tassa rifiuti (anche se
loro ve li prelevano tutti).
Non
vi dicono che dovete fare un formulario di identificazione per
OGNI categoria di rifiuti.
Non
vi dicono che i contenitori di prodotti chimici NON possono
essere smaltiti come imballaggi ma come rifiuti
pericolosi.
|
|
Ditte fornitrici di
prodotti chimici
|
Non
vi dicono che è un loro obbligo e un vostro diritto
avere la scheda di sicurezza
del prodotto (da consegnarvi prima della vendita in modo da
poter scegliere fra prodotti meno pericolosi).
|
|
Ditte fornitrici di
SCAFFALATURE e armadi
|
Non
vi dicono che la scaffalatura deve essere dotata di
dichiarazione di conformità (come qualsiasi altra attrezzatura) e sui
ripiani deve essere indicata la portata massima (in kg/mq).
Non
vi dicono che se non sono stabili
(mancano di traverse) o la loro altezza supera di 5 volte la
profondità devono essere fissate a muro o puntellate.
Non
vi dicono che se a rischio di
urto con
carrelli elevatori o altri veicoli devono essere installati dei paracarri di
protezione.
|
|
Cassetta di pronto
soccorso
|
Non
vi dicono che la cassetta di pronto soccorso DEVE essere
OMOLOGATA e cioè contenere ESATTAMENTE
ciò che è previsto dal D.M. 388/03.
Non
vi dicono che è meglio acquistare il tipo "a
valigetta", più
facilmente trasportabile vicino all'infortunato.
State
attenti che molte volte vi rifilano cassette con
presidi già scaduti o con scadenza a breve.
Non
vi dicono che nelle aziende con meno di tre lavoratori e nei
cantieri si possono utilizzare i "pacchetti di medicazione",
più piccoli ed economici, anzi vi dicono il contrario.
|
Leggi
la NEWS |
Serramentisti
|
Non
vi dicono che la porta di ingresso
(se è l'unica uscita utilizzabile come emergenza) NON può aprirsi solo
elettricamente ma deve avere una maniglia che ne permette l'apertura
anche in mancanza di energia elettrica.
Non
vi dicono che l'uscita di emergenza (di norma è la porta di
ingresso) deve aprirsi nel
verso dell'esodo (NON verso l'interno) e quindi se si apre
verso un un corridoio o marciapiede deve essere dotata di bussola
(rientrante) in modo da non colpire i passanti.
Non
vi dicono che il maniglione antipanico deve essere del tipo a
barra, in modo da non poter infilare un braccio all'interno che ne
impedisca poi l'apertura a spinta. (Non sanno
che alcuni comandi dei VV.F. pretendono maniglioni antipanico
nelle aziende con più di 5 lavoratori !!! ). Dal
16 febbraio 2011 le maniglie devono essere certificate CE (UNI
EN 179 o UNI EN 1125). Non
vi dicono che le porte tagliafuoco non possono mai essere
tenute aperte (potrebbero anche affiggere avviso!). Per essere tenute
aperte devono essere collegate ad elettrocalamite azionate da
rilevatori fumo su entrambi i lati.
Attenti
alle PORTE SCORREVOLI: non vi dicono che le porte
devono avere larghezza minima di 80 cm (che, con tolleranza del
2%, può arrivare ad un minimo di 78,4 cm). Invece le porte
scorrevoli, tra telaio, controtelaio e un pezzo di porta che comunque
sporge, in alcuni casi si arriva ad avere 74-75 o addirittura 71-72
cm. Questo è assolutamente VIETATO dalle norme sulla sicurezza
sul lavoro e da regolamenti edilizi.
Non
vi dicono che le porte dei bagni devono avere la serratura
"antimalore" e cioè apribile dall'esterno con una moneta e
con indicazione di libero/occupato.
Non
vi dicono che se il bagno ha l'aspiratore la porta deve essere
dotata di griglia di
ventilazione (oppure rialzata di 5 centimetri) in modo da
garantire il ricambio d'aria
anche a porta chiusa.
Non
vi dicono che per le finestre tipo "vasisdas"
(anta-ribalta) installate in locali pubblici (scuole, ospedali) devono
essere corredate di "dichiarazione
di conformità" rilasciata dall'installatore.
Non
sanno che le finestre installate in locali pubblici (scuole,
ospedali) devono essere dotate di chiave che consenta l'apertura solo
a ribalta.
Vedi
anche la sezione cancelli elettrici!
|
D.Lgs. 81/08
D.M.
05/03/07
Normativa
serramenti
|
Pareti porte vetrate
|
Non
vi dicono che le porte vetrate devono aver vetri di sicurezza
(temperati o antisfondamento) ed essere segnalate con adesivi ad altezza
occhi. I parapetti in vetro delle terrazze devono comunque resistere a 150
kg di spinta ogni metro di larghezza (antisfondamento) e che se sono installati
all'esterno devono essere fissati
su almeno 2 lati.
|
D.Lgs. 81/08 |
Qualsiasi
oggetto installato nella sede stradale (paracarri, delineatori,
dissuasori, guardrail, ecc.).
|
Da
precisare che la colpa non è di chi produce l'oggetto ma di chi ne
autorizza all'installazione nella sede stradale (Comini, Province,
privati, ecc.). Sarebbe comunque più corretto che il produttore
AVVERTISSE (o indicasse nella documentazione fornita col prodotto) che
il prodotto non è omologato
e NON E' POSSIBILE installarlo nella sede stradale.
Non
vi dicono (non sanno) che qualsiasi oggetto installato nelle
vicinanze della sede stradale deve essere OMOLOGATO dal Ministero
lavori pubblici (Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente
proprietario della strada) e/o Ministero delle infrastrutture e
trasporti. Non avete idea della quantità di paracarri, vasi, sfere e
ringhiere sono installate lungo le strade privi della omologazione
obbligatoria. In caso di incidente fate causa al Comune (o Provincia)
la quale dovrà sicuramente risarcirvi e rimuovere gli oggetti in
questione (la causa è immediatamente vinta, i precedenti sono
numerosissimi). L'art. 180 stabilisce che "possono essere di
qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o
plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non
devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni
e, in particolare, ai bambini".
|
Art.
42 del codice stradale e
art.
178 Regolamento Stradale
|
Benzinai, rivenditori di
componenti e accessori auto, gommisti.
|
Non
vi dicono che le CATENE DA NEVE DEVONO ESSERE OMOLOGATE
ovvero riportare una medaglietta con il codice V5117 (o similari).
Non
vi dicono che devono essere
omologati TUTTI gli accessori che montate sulla vs. auto (simbolo E
cerchiato) come faretti, fendinebbia, cinture, fari anteriori o
posteriori, paraurti, parafanghi, minigonne, tettucci, ganci traino. Non
vi dicono che per trasportare
benzina o gasolio dovete avere la tanica omologata (con il
simbolo ONU riportato a destra) e che il
limite per il trasporto su auto è di 1,5 litri, mentre su furgone è di
333 litri di benzina o 1000 di gasolio, ma dovete avere un documento
di trasporto. Non
vi dicono che NON possono più essere usati i seggiolini per
bambini con numero di omologazione che inizia per 01 o
02 (il numero
in basso della targhetta arancione).
Per
leggere articolo sui seggiolini clicca qui. Non
vi dicono che NON possono essere montati sulla vs auto PNEUMATICI
e CERCHIONI diversi da quelli indicati nel libretto di circolazione
del veicolo. Non
vi dicono che NON possono essere applicati adesivi colorati o
oscuranti su fari posteriori o anteriori, parabrezza, lunotti e
finestrini laterali anteriori. |
Codice
stradale
Catene
Taniche
Seggiolini
|
Ditte
installatrici di distributori automatici
di bevande e cibi
|
Non
vi dicono che per motivi di igiene sul lavoro è VIETATO il
consumo di cibi e bevande (e anche uso di pipette a bocca e applicazione
cosmetici) nei luoghi di lavoro con presenza di sostanze cancerogene
(polveri di legno duro, formaldeide da colle ureiche, amianto, ecc.) o agenti biologici (laboratori,
ecc.). Per cui non possono essere installate nelle FALEGNAMERIE.
Sarebbe comunque meglio evitare il posizionamento degli stessi anche
in tutti i laboratori con presenza di fumi
(officine) o polveri (cemento, plastiche) o vapori (verniciature, stuccature,
colle, ecc.). Non
vi dicono che che per motivi di igiene alimentare (HACCP) non
sarebbe possibile installare i distributori in luoghi insalubri (cioè
tutti i luoghi di produzione con presenza di polveri, vapori, sostanze
chimiche, vernici, solventi, colle, ecc.). |
Reg.
852/2004
D.Lgs. 81/08
D.Lgs.
193/07 Haccp
(D.Lgs.
155/97 Haccp)
|