L'
art. 28 del D.Lgs. 81/08 prescrive che la documentazione sulla sicurezza
deve avere "data certa".
Il
D.Lgs. 106/09 in vigore dal 20 agosto 2009, ha modificato il D.Lgs.
81/08, ed ora è specificato che al posto
dell'apposizione della "data certa" è sufficiente che il
documento sia firmato da tutte le figure partecipanti la valutazione dei
rischi e cioè:
Attenzione:
se manca la firma del Rappresentante dei lavoratori (perché non eletto) si
dovrà ugualmente provvedere all'apposizione di "data certa"
presso un ufficio.
Chi
desidera comunque avere su un proprio documento (o plico) la "data certa",
dovrà rivolgersi presso un ufficio postale secondo le seguenti modalità:
-
apporre
sulla prima pagina del documento la dicitura "si richiede
l'apposizione del timbro postale per la data certa", seguito da
data e firma;
-
se
si tratta di plico (documento composto da più pagine) questo dovrà
essere spillato, timbrato e firmato nella congiunzione
della spillatura. Sulla prima pagina si dovrà scrivere di
proprio pugno: "documento unico formato da n. xxx pagine";
-
riportare
l'indicazione del mittente e destinatario.
Per
l'apposizione del timbro sarà richiesta affrancatura prevista per la
posta prioritaria, determinata anche in base al peso del documento.
Inferiore a 20 gr. = 60 cent.
da
20 a 50 g = 1,40 €
da
50 a 100 g = 1,50 €
da
100 a 250 g = 2,00 € ... per le tariffe clicca
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La
sanzione
per la mancata apposizione della data certa sul documento di valutazione dei
rischi (se privo di tutte le firme) è:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €.
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