News giugno 2008

Apposizione della "data certa" c/o gli uffici postali.

 

L' art. 28 del D.Lgs. 81/08 prescrive che la documentazione sulla sicurezza deve avere "data certa". 

Il D.Lgs. 106/09 in vigore dal 20 agosto 2009, ha modificato il D.Lgs. 81/08, ed ora è specificato che al posto dell'apposizione della "data certa" è sufficiente che il documento sia firmato da tutte le figure partecipanti la valutazione dei rischi e cioè:

  • il datore di lavoro; 

  • l' RSPP; 

  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

  • il medico competente (ove nominato).

Attenzione: se manca la firma del Rappresentante dei lavoratori (perché non eletto) si dovrà ugualmente provvedere all'apposizione di "data certa" presso un ufficio.

 

Chi desidera comunque avere su un proprio documento (o plico) la "data certa", dovrà rivolgersi presso un ufficio postale secondo le seguenti modalità:

  • apporre sulla prima pagina del documento la dicitura "si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa", seguito da data e firma;

  • se si tratta di plico (documento composto da più pagine) questo dovrà essere spillato, timbrato e firmato nella congiunzione della spillatura. Sulla prima pagina si dovrà scrivere di proprio pugno: "documento unico formato da n. xxx pagine";

  • riportare l'indicazione del mittente e destinatario.

Per l'apposizione del timbro sarà richiesta affrancatura prevista per la posta prioritaria, determinata anche in base al peso del documento.

Inferiore a 20 gr. = 60 cent.

da 20 a 50 g = 1,40 €

da 50 a 100 g = 1,50 €

da 100 a 250 g = 2,00 € ... per le tariffe clicca qui

La sanzione per la mancata apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi (se privo di tutte le firme) è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €. 

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