Con
l'approvazione D.P.R.
22 ottobre 2001, n. 462 del cambia sostanzialmente la procedura
per la denuncia dell'impianto di
messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche (parafulmine).
Dal
23 gennaio 2002 la dichiarazione di conformitą rilasciata dal tecnico
installatore equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto
(cosa che prima doveva essere fatta dallo Spisal). Entro
trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro
deve inviare la dichiarazione di conformitą all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti. Nei
comuni singoli o associati ove č stato attivato lo sportello unico per
le attivitą produttive la dichiarazione di conformitą deve essere
presentata allo stesso.
Verifiche
periodiche (ogni 2 o 5 anni)
Il
datore di lavoro č tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in
locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio (MA.R.C.I.) per i quali la periodicitą č biennale.
Per
l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle
attivitą produttive (Come ad es.
ELLISSE srl).
|