News di ottobre 2008

Individuati i Rappresentanti Territoriali

 

Come previsto all'art. 48 del D.Lgs. 81/08, nelle aziende in cui non si è provveduto alla elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), lo si dovrà individuare in ambito territoriale (RLST). 

Le aziende in cui non è stato eletto o nominato il RLS interno dovranno partecipare ad un fondo per il sostentamento dei RLST da versare all'Inail in base al numero dei lavoratori presenti in azienda (2 ore di busta paga per ogni lavoratore).

N.B. Le aziende artigiane che pagano già il contributo all'Ebav e Cobis non sono tenute al versamento al fondo INAIL di 2 ore di busta paga per lavoratore all'anno (come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 81/08).

Per il settore artigiano il Cobis: Comitato Paritetico Bilaterale Regionale per la Sicurezza, ha già individuato i rappresentanti territoriali. L'elenco dei RLST è disponibile al seguente link clicca qui

Il RLST dovrà essere avvisato/consultato in occasione di:

  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico competente e degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso; 

  • riunione annuale per la sicurezza (obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori); 

  • Effettuazione della valutazione dei rischi (su richiesta consegna del documento di valutazione o autocertificazione e del DUVRI); 

  • Programmazione della formazione; 

  • Ispezioni e prescrizioni dell'organo di vigilanza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale deve redigere una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo (comma 4 dell'art. 52). 

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