Come
previsto all'art. 48 del D.Lgs.
81/08, nelle aziende in cui non si è provveduto alla elezione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), lo si dovrà
individuare in ambito territoriale (RLST).
Le
aziende in cui non è stato eletto o nominato il RLS interno dovranno
partecipare ad un fondo per il sostentamento dei RLST da versare all'Inail
in base al numero dei lavoratori presenti in azienda (2 ore di busta paga
per ogni lavoratore).
N.B.
Le aziende artigiane che pagano già il contributo all'Ebav e Cobis non sono
tenute al versamento al fondo INAIL di 2 ore di busta paga per lavoratore all'anno (come previsto dall'art. 52
del D.Lgs.
81/08).
Per il
settore artigiano il Cobis: Comitato Paritetico Bilaterale
Regionale per la Sicurezza, ha già individuato i rappresentanti
territoriali. L'elenco
dei RLST è disponibile al seguente link clicca
qui.
Il
RLST dovrà essere
avvisato/consultato in occasione di:
-
Nomina
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del
Medico competente e degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle
emergenze e primo soccorso;
-
riunione
annuale per la sicurezza (obbligatoria per le aziende con più
di 15 lavoratori);
-
Effettuazione
della valutazione dei rischi (su richiesta consegna del documento di
valutazione o autocertificazione e del DUVRI);
-
Programmazione
della formazione;
-
Ispezioni
e prescrizioni dell'organo di vigilanza.
Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale deve redigere
una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo
(comma 4 dell'art. 52).
~
~ ~ ~ ~
|