Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n.108,
il nuovo decreto sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. si chiama
Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e abroga,
in quanto accorpa, il D.Lgs. 626/94, il D.P.R. 547/55 (prev.
infortuni), il D.P.R. 303/56 (igiene), il D.P.R. 164/56 (cantieri), il
D.Lgs. 277/91 (piombo, amianto, rumore), il D.Lgs. 493/96 (segnaletica), il
D.Lgs. 494/96 (cantieri), il D.Lgs. 187/05 (vibrazioni) e ogni altra legge o
regolamento incompatibili col D.Lgs. 81 stesso.
Novità
importanti rispetto al D.Lgs. 626/94 sono:
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sanzioni inasprite per i
datori di lavoro: mentre il max era di 4`000 €, adesso è a 7`014,40
€ ) [art.
55.1].
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In alcuni casi prevista sospensione
dell'attività (reiterata mancanza documento val. rischi o Piano
di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, RSPP
non
nominato, mancanza del POS, , mancata fornitura dispositivi anticaduta o
di protezioni verso il vuoto, più del 20% dei lavoratori in nero, mancanza dell'imp. di terra
e salvavita, ... [art. 14 e alleg.
I];
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corso sulla sicurezza obbligatorio
per i datori di lavoro con incarico di RSPP + corsi di aggiornamento
anche per quelli nominati prima del 31/12/96, che in base all'art. 95 del
D.Lgs. 626/94 erano esonerati) [art. 34
comma 3];
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dal 16 maggio 2009 il DVR, documento di valutazione dei
rischi, obbligatorio in tutte le aziende, deve
avere
(presso uff. postale) oppure essere da tutti i partecipanti la
valutazione dei rischi ovvero:
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L'autocertificazione di
effettuazione della valutazione dei rischi (che possibile solo per aziende fino
a 10 lavoratori) avrà
validità fino al 30 giugno 2013. Dopo tale data si dovrà
comunque redigere il documento di valutazione dei rischi secondo procedure
standardizzate approvate dal Ministero [vedi art. 6, comma 8, lettera (f,
e art. 29, comma 5].
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gli infortuni con assenza dal lavoro
per più di un giorno devono essere comunicati all'INAILo all'IPSEMA
(prima era solo annotato nel registro infortuni [art.
18, comma r)] e proroga dell'art. 32 del D.L.
207/08);
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oltre alla formazione per lavoratori deve essere svolta formazione
specifica anche per i dirigenti e per i preposti (capireparto,
capicantiere, capiturno)
[art.
15 comma o) e art. 19, comma g)];
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il documento e la formazione deve tener conto anche delle differenze
linguistiche e culturali, STRESS
da lavoro-correlato (dal 1 agosto 2010) e lavoratrici
madri;
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il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene eletto o designato
in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale (nella "giornata
nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro". Il decreto attuativo
è ancora da
approvare) [art. 47, comma 1]. Nelle
aziende fino a 15 lavoratori se non viene eletto un RLS
interno si dovrà nominare un RLS territoriale, e l'azienda dovrà versare per il suo sostegno
ogni anno 2
ore di busta paga per ogni lavoratore in un fondo dell'Inail) [art. 48, comma 3]. Il nominativo dell' RLS
deve essere comunicato all'INAIL [art.
18, comma 1, lett. aa)];
Il RLS deve frequentare anche corsi
di aggiornamento annuali di 4-8 ore [art.
37 comma 11]. Leggi
la NEWS.
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la riunione periodica di sicurezza
è obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori e non
più 15 dipendenti come era con il D.Lgs. 626/94 [art. 35 D.lgs. 81/08].
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I datori di lavoro esonerati dal corso di RSPP [ex art. 95 del d.lgs.
626/94] dovranno comunque partecipare
a corsi di aggiornamento;
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Anche gli addetti alla prevenzione incendi dovranno partecipare a corsi di
aggiornamento (come già previsto per gli addetti al primo soccorso);
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Tutte le valutazioni di esposizione
ad agenti fisici, chimici e biologici devono essere aggiornate ogni
4 anni.
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Per i lavori in appalto, d'opera e
somministrazione (interinali) deve essere redatto il DUVRI per la
valutazione e la prevenzione dai rischi da interferenza;
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Ricordiamo che le polveri di legno
duro sono classificate cancerogene
(dal D.Lgs. 66 del 25/02/200) e pertanto deve essere istituito il "registro
degli esposti" [art. 243]. Leggi
la NEWS;
>>>
I medici dovranno inviare agli SPISAL entro il 1° trimestre
dell'anno successivo i "dati
aggregati" sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria (solo per via telematica e secondo il modello
dell'allegato 3B). leggi la NEWS;
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Leggi
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (ultimo aggiornam. giugno 2016):
clicca
qui
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I
13 TITOLI del D.Lgs. 81/2008:
Titolo |
Descrizione |
Allegati |
I
|
Principi
comuni |
I
- III |
II |
Luoghi di lavoro |
IV |
III |
Uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale |
V
- IX |
IV |
Cantieri temporanei o
mobili |
X
- XXIII |
V |
Segnaletica di
sicurezza e salute sul lavoro |
XXIV-XXXII |
VI |
Movimentazione manuale dei
carichi (MMC) |
XXXIII |
VII |
Attrezzature munite di videoterminali
(VDT) |
XXXIV |
VIII |
Agenti fisici |
XXXV-XXXVII |
IX |
Sostanze pericolose |
XXXVIII-XLIII |
X |
Esposizione ad agenti biologici |
XLIV-XLVIII |
XI |
Protezione da atmosfere
esplosive (ATEX) |
XLIX-LI |
XII |
Disposizioni in materia penale
e di procedura penale |
|
XIII |
Norme transitorie e
finali |
|
I
51 ALLEGATI del D.Lgs. 81/08:
:
Allegato |
Descrizione |
I |
Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attività imprenditoriale |
II |
Casi in
cui è consentito lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 10 [???])
|
3A |
Cartella sanitaria e di
rischio |
3B |
Informazioni relative ai dati collettivi aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
|
IV |
Requisiti dei luoghi di
lavoro
|
V |
Requisiti di sicurezza delle attrezzature
di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della
loro emanazione
|
VI |
Disposizioni concernenti l'uso
delle attrezzature di lavoro
|
VII |
Verifiche di
attrezzature
|
VIII |
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiego di attrezzature di
protezione individuale
|
IX |
Elenco organismi nazionali e internazionali emananti norme
di buona tecnica
|
X |
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'articolo 89 comma 1, lettera a) |
XI |
Elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1 |
XII |
Contenuto della notifica
preliminare di cui all'articolo 99
|
XIII |
Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica
di cantiere
|
XIV |
Contenuti minimi del
corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori |
XV |
Contenuti minimi dei piani
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
|
XV.1 |
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2 |
XV.2 |
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
ai fini dell'analisi dei rischi
connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1 |
XVI |
Fascicolo con le caratteristiche
dell'opera
|
XVII |
Idoneità tecnico
professionale
|
XVIII |
Viabilità nei
cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
|
XIX
|
Verifiche di
sicurezza dei ponteggi metallici
fissi
|
XX
|
-A- Costruzione e impiego di scale
portatili.
-B-
Autorizzazione ai laboratori di
certificazione. |
XXI |
Accordo Stato, regioni e Provincie autonome sui corsi di formazione
per lavoratori addetti a lavori in quota |
XXII
|
Contenuti minimi dei Pi.M.U.S. |
XXIII
|
Deroga ammessa per i ponti
su ruote a torre
|
XXIV
|
Prescrizioni generali per la segnaletica
di sicurezza
|
XXV
|
Prescrizioni generali per i cartelli
segnaletici
|
XXVI
|
Prescrizioni per la segnaletica
dei contenitori e delle tubazioni
|
XXVII
|
Prescrizioni per la segnaletica
destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature
antincendio
|
XXVIII
|
Prescrizioni per la segnalazione
di ostacoli e di punti pericolosi e per la segnalazione
delle vie di circolazione |
XXIX
|
Prescrizioni per i segnali
luminosi
|
XXX
|
Prescrizioni per i segnali
acustici
|
XXXI
|
Prescrizioni per la comunicazione
verbale
|
XXXII
|
Prescrizioni per i segnali
gestuali
|
XXXIII
|
"Sovraccarico bio meccanico, movimentazione
manuale carichi
|
XXXIV
|
Postazioni videoterminale
|
XXXV
|
Esposizione alle vibrazioni
|
XXXVI
|
Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi
elettromagnetici
|
XXXVII
|
Parte 1 - Radiazioni
ottiche
|
XXXVII
|
Parte 2 - Radiazioni
laser
|
XXXVIII
|
Valori limite di
esposizione professionale
|
XXXIX
|
Valori limite
biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
|
XL
|
Divieti
(esposizione a cancerogeni)
|
XLI
|
Riferimento a norme UNI per la misurazione
particelle aerodisperse e sostanze chimiche
|
XLII
|
Elenco di sostanze,
preparati e processi
|
XLIIII
|
Valori limite di
esposizione professionale
|
XLIV
|
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono
comportare la presenza di agenti
biologici
|
XLV
|
Segnale di rischio
biologico
|
XLVI
|
Elenco degli agenti
biologici classificati |
XLVII
|
Specifiche sulle misure
di contenimento e sui livelli di contenimento
|
XLVIII
|
Specifiche per
processi industriali
|
XLIX
|
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive
|
L |
Parte A. Prescrizioni
minime per il miglioramento della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere
esposti al rischio di atmosfere
esplosive
|
L |
Parte B. Criteri per la scelta degli apparecchi
e dei sistemi di protezione |
LI |
Segnale di avvertimento
per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive
|
|