L'articolo
26 del D.Lgs. 81/08 disciplina il contratto
di appalto, d'opera o somministrazione (lav. interinali).
Per
quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei
rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base
d'asta e non sono soggetti a ribasso.
Per le modalità di quantificazione
dei costi della sicurezza da interferenze la determinazione richiama le
modalità attuabili in tema di appalto di lavori; si può far riferimento
quindi , in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 comma 1 del D.
P.R. n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a)
gli apprestamenti (come ponteggi,
trabattelli, etc.);
b)
le misure preventive e protettive e dei dispositivi
di protezione individuale eventualmente necessari per
eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; ...
f)
gli eventuali interventi finalizzati
alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g)
le misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.
La
stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita
ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere
effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da
indagini di mercato.
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