Quando
si sente parlare di delega si pensa sempre ad aziende di grandi dimensioni.
In realtà anche nel caso di piccole
aziende, specialmente se i soci hanno
pari poteri, sarebbe meglio delegare le funzioni sulla sicurezza ad uno solo
dei soci.
Questo
perché, in caso di infortunio o di semplice controllo da parte degli enti
preposti (Spisal, Ispettorato, Inail, ecc.), la sanzione potrebbe essere
applicata per intero a tutti i soci (che avrebbero potuto intervenire in
modo autonomo) e non divisa fra tutti.
E'
pertanto di fondamentale importanza "incaricare" uno solo per gli
interventi in materia di sicurezza e salute nella propria azienda.
Le
condizioni ed i limiti della delega sono stabiliti all'art. 16 del D.Lgs.
81/2008 nel quale si stabilisce anche che questa non
esclude lobbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.
Essa
deve essere firmata da tutti i soci in tutte le pagine e riportare data
certa (timbrata in posta).
NON
sono comunque delegabili (vedi art. 16):
Il
decreto correttivo (D.Lgs.
160/09 che entra in vigore il 20 agosto 2009) stabilisce che il
delegato può a sua volta sub-delegare ad altri, previo accordo
col datore di lavoro [art. 16 c. 3-bis]. Anche il delegante
dovrà vigilare sul delegato.
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