News del marzo 2006

VACCINAZIONE ANTITETANICA OBBLIGATORIA PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

 

Forse non tutti sanno che la legge 7 marzo 1963, n. 292 , e la legge 20 marzo 1968, n. 419, stabiliscono che è obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori (la norma è vecchia ma assolutamente in vigore):

> lavoratori agricoli; pastori; allevatori di bestiame;

> stallieri; fantini; sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi; 

> spazzini; cantonieri; 

> stradini; ASFALTISTI; STERRATORI; MINATORI; 

> operai e manovali addetti all'edilizia

> operai e manovali DELLE FERROVIE

> LAVORATORI DEL LEGNO

> METALLURGICI E METALMECCANICI

> CONCIATORI; FORNACIAI; 

> operai addetti alla manipolazione delle immondizie; straccivendoli;

> operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni

> SPORTIVI ALL'ATTO DI AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI DEL CONI

 

E' pertanto obbligo del datore di lavoro (e del medico competente) verificare che i propri dipendenti, che operano nei settori sopraelencati, siano regolarmente vaccinati. Il richiamo della vaccinazione va eseguito ogni 10 anni. Se dall'ultimo richiamo è trascorso più tempo si dovrà ripetere il ciclo iniziale che prevede 3 somministrazioni. Per le categorie a rischio il vaccino è obbligatorio e gratuito.

 

 Vaccinazione antitubercolare obbligatoria.

Il DPR n. 465 del 7 novembre 2001, emanato ai sensi dell’ art. 93 della Legge 27 dicembre 2000, n. 388 [finanziaria 2001], ha stabilito che la vaccinazione antitubercolare è ora obbligatoria soltanto per il personale sanitario, gli studenti in medicina, gli allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti, oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.

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Consulta il testo della Legge 7/3/63, n. 292 e della legge 20/3/68, n. 419

 

Per maggiori dettagli leggere l'approfondimento del Ministero della Salute cliccando qui.

 

 

 

Cartello pericolo biologico

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