News di febbraio 2011

Dal 12 febbraio 2011 obbligo di nuove maniglie antipanico. 

 

Il Decreto Ministeriale 3/11/2004, in vigore dal 18 febbraio 2005, detta le nuove regole per le maniglie antipanico. Queste infatti devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti. 

 

 

Dal 12 febbraio 2011 TUTTE le maniglie installate sulle porte delle "vie di esodo" dovranno essere marcate CE o conformi alle norme UNI EN 179 o 1125. 

Questo vale solo per le attività citate nell'art. 3 ovvero le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (in possesso di CPI: Certificato di Prevenzione Incendi, vedi sotto). Il CPI deve essere rinnovato ogni 3 o 6 anni.  

Se Vi hanno venduto/installato dopo il febbraio 2005 una maniglia senza marcatura CE come al solito Vi hanno imbrogliato (un installatore serio Vi avrebbe sicuramente informati, ma sappiamo bene come vanno le cose). Tra l'altro è dal 1996 che è obbligatoria la marcatura CE sulle attrezzature

Inoltre l'installatore deve aver rilasciato una dichiarazione di corretta installazione.

Le maniglie antipanico (sempre per le attività soggette a CPI) devono esse verificate ogni 6 mesi e le verifiche annotate su un apposito registro (come per gli estintori e per tutta l'attrezzatura antincendio). 

Le attività a rischio incendio MEDIO, ovvero quelle per cui è obbligatorio essere in possesso del CPI sono elencate nel D.M. 16/02/82 che sintetizziamo nell'elenco seguente:

  • attività in cui di detengono più di 5000 Kg di materiale combustibile (legno, carta, tessuto, plastica, gomma, ecc.); 

  • attività con più di 0,75 mc di gas infiammabile (bombole o serbatoi);

  • depositi con più di 500 Kg di liquidi infiammabili od oli lubrificanti superiori a 1 mc;

  • laboratori verniciatura, saldatura/taglio a gas infiammabile o tipografie con oltre 5 addetti; 

  • caldaie con oltre 100.000 Kcal/h o gruppi elettrogeni con più di 25 KW; 

  • negozi con più di 400 mq (sup. lorda compresi magazzini e altri vani); magazzini con oltre 1.000 mq; 

  • distributori "fissi" di carburante (non uso in cantiere); autorimesse con più di 9 veicoli; 

  • locali di spettacolo e scuole con oltre 100 posti; alberghi o ospedali/case di cura con più di 25 posti letto;

  • stabilimenti produzione di pasta, riso, mulini, carta, cavi elettrici, gomma, concimi, ecc. 

La sanzione prevista è: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente. 

Per leggere il testo del D.M. 3/11/2004 clicca qui

Per leggere il D.M. 16/02/82 (elenco attività soggette al controllo VVF) clicca qui

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