Dal
12 febbraio 2011 TUTTE le maniglie installate sulle porte delle "vie di
esodo" dovranno essere marcate CE o conformi alle norme UNI EN 179 o
1125. Questo
vale solo per le attività citate nell'art. 3 ovvero le attività
soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (in possesso di CPI:
Certificato di Prevenzione Incendi, vedi sotto). Il CPI deve essere
rinnovato ogni 3 o 6 anni. Se
Vi hanno venduto/installato dopo il febbraio 2005 una maniglia senza
marcatura CE come al solito Vi hanno imbrogliato (un installatore serio Vi
avrebbe sicuramente informati, ma sappiamo bene come vanno le cose). Tra
l'altro è dal 1996 che è obbligatoria la marcatura CE sulle attrezzature. Inoltre
l'installatore deve aver rilasciato una dichiarazione di corretta
installazione. Le
maniglie antipanico (sempre per le attività soggette a CPI) devono esse
verificate ogni 6 mesi e le verifiche annotate su un apposito registro (come
per gli estintori e per tutta l'attrezzatura antincendio). Le
attività a rischio incendio MEDIO, ovvero quelle per cui è obbligatorio
essere in possesso del CPI sono elencate nel D.M. 16/02/82 che sintetizziamo
nell'elenco seguente:
-
attività
in cui di detengono più di 5000 Kg di materiale combustibile
(legno, carta, tessuto, plastica, gomma, ecc.);
-
attività
con più di 0,75 mc di gas
infiammabile (bombole o serbatoi);
-
depositi
con più di 500 Kg di liquidi
infiammabili od oli lubrificanti superiori a 1 mc;
-
laboratori
verniciatura, saldatura/taglio a gas infiammabile o tipografie con oltre 5 addetti;
-
caldaie
con oltre 100.000 Kcal/h o gruppi
elettrogeni con più di 25 KW;
-
negozi
con più di 400 mq (sup. lorda compresi magazzini e altri vani);
magazzini con oltre 1.000
mq;
-
distributori
"fissi" di carburante (non uso in cantiere); autorimesse
con più di 9 veicoli;
-
locali
di spettacolo e scuole
con oltre 100 posti; alberghi o
ospedali/case di cura con più di 25 posti letto;
-
stabilimenti
produzione di pasta, riso, mulini, carta, cavi elettrici, gomma,
concimi, ecc.
La
sanzione prevista è: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800
euro per il datore di lavoro e il dirigente.
Per
leggere il testo del D.M. 3/11/2004 clicca
qui
Per
leggere il D.M. 16/02/82 (elenco attività soggette al controllo VVF) clicca
qui.
|