Il
decreto sostanzialmente divide le attività in 3 categorie: A, B, e C, che
sono elencate nella tabelle riportata nell'allegato 1 del decreto. In base a
queste categorie, l'iter per l'ottenimento del CPI per le attività meno
"complesse" risulta semplificato. Si
parla anche di SCIA ovvero di Segnalazione Certificata di inizio
Attività,
segnalazione che, presentata al comando dei VV.F oppure anche ai SUAP,
Sportello Unico Attività Produttive del Comune, vale come "abilitazione
all'esercizio dell'attività" ovviamente solo ai fini
antincendio. Tutto ciò dovrebbe appunto andare a vantaggio della
semplicità.
Chi
è già in possesso di CPI non dovrà fare nessuna variazione, ma al momento
del rinnovo dello stesso dovrà adeguare la documentazione alle nuove norme. Il
nuovo elenco delle attività
soggette alla richiesta di CPI si trova nell'allegato
I del decreto, per vederle clicca
qui. Nell'allegato
II c'è la tabella di equiparazione delle attività e validità dei CPI
rispetto alla precedente normativa. Per vederla clicca
qui.
|