Con
la legge
di conversione n. 80/2005 del D.L.
14/05/2005, n. 35 sono state, tra le altre cose, introdotte alcune
disposizioni finalizzate a modificare listituto delle prestazioni
occasionali accessorie, disciplinate dagli articoli 70 e seguenti del D.
L.vo n. 276/2003.
Dal
2003 (in effetti dal 2005) c'è la possibilità per famiglie e aziende di chiamare studenti o
pensionati o disoccupati per effettuare lavori di pulizie, giardinaggio,
vendemmia, ecc. pagandoli con buoni di 10 euro (detti voucher) nei quali
sono compresi 2,50 euro di versamenti Inail e Inps.
Tutto questo può sembrare
meraviglioso ...
MA
si
devono ovviamente rispettare alcuni requisiti:
-
possono
essere chiamati solo studenti nei periodi di vacanza (estate, Natale,
Pasqua, sabati e domeniche), pensionati, casalinghe (solo per lavoro
occasionale in agricoltura), disoccupati (compresi con integrazione o in
mobilità);
-
non
si possono "spendere" più di 10.000 euro all'anno (ognuno di loro
non ne può incassare più di 5.000 netti ovvero 6660 lordi).
Abbiamo
notizia che alcuni
consulenti del lavoro e commercialisti stanno "promuovendo" questa
forma di lavoro presso artigiani e piccole aziende e anche alcuni ispettori
dello Spisal stanno informando che non c'è nessun problema
nell'utilizzo di questi lavoratori ...........
ATTENZIONE!!!!
NON E' VERO!!!!!!!!!!!!!!!!
(mi dispiace rovinare questo idillio)
E'
vero solamente se la prestazione è svolta presso una famiglia o azienda per
un lavoro occasionale, NON VALE se l'artigiano chiama il lavoratore per
operare con lui presso un altro cliente.
Leggete
bene le ultime righe a pagina 5 e le prime a pagina 9 del "Vademecum
al lavoro accessorio" e scoprirete che:
-
nei
confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali di tipo accessorio, trovano applicazione tanto il D.Lgs.
n.81/08 (Testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro) quanto tutte le altre
disposizioni speciali vigenti in
di sicurezza e tutela della salute
-
il
lavoratore può essere pagato con i voucher solamente dall'utilizzatore
finale
e non da intermediari (cioè direttamente dal cliente e non dalla ditta
che lo ha chiamato (Esempio: il giardiniere NON PUO' farsi aiutare nei
lavori presso suoi clienti).
-
se
il lavoratore svolge la sua attività occasionale (accessoria) presso un
datore di lavoro (cioè presso un'azienda o una società o un
professionista) questi LO DOVRA' TUTELARE a tutti gli effetti COME
FOSSE UN SUO DIPENDENTE (visita medica, fornitura di attrezzature
"a norma", consegna di tutti i DPI necessari [guanti,
scarpe, occhiali, tuta, cuffie, ecc.], informazione e corsi di formazione sulla
sicurezza (ed eventuale addestramento), assistenza alla prevenzione incendi e primo soccorso,
eccetera!!!!!!!!!!!!
STATE
MOLTO ATTENTI, in caso controllo o DI INFORTUNIO verrete ritenuti
responsabili e condannati come previsto da D.lgs. 81/08!!!
Ricordo che nel D.Lgs. 81/08 rientrano nella tutela anche i semplici
"volontari" se operano presso aziende.
Siamo
in attesa di ulteriori "autorevoli" chiarimenti (in queste NEWS o
su richiesta inviata a studiomethodo@yahoo.it
vi faremo sapere).
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~ ~ ~ ~ Per
leggere il "Vademecum lavoro accessorio" della Direzione
Provinciale del Lavoro di Modena clicca
qui
Per
il commento del Dirigente DPL Modena clicca
qui
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