L'articolo
15 della legge
30 marzo 2001, n. 125 entra nel merito dell'assunzione
e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche durante il lavoro.
Testo
dell' art. 15 della L. 125/01 Disposizioni per la
sicurezza sul lavoro.
1.
Nelle attivitą lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro ovvero per la sicurezza, lincolumitą o la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanitą, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, č fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
All'allegato
I del provvedimento
16 marzo 2006 Conferenza permanente Stato Regioni č riportato l'elenco
delle a rischio per le quali č fatto divieto uso di alcol, tra le quali:
1)
attivitą per le quali č richiesto un certificato di abilitazione [come
ad esempio: impiego di gas tossici; fabbricaz. e uso fuochi d'artificio,
impianti nucleari];
2)
dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla
sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti
rilevanti (art. 1 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3)
sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del D.P.R.
547/1955 [lavori entro tubazioni con presenza di gas e polveri];
4)
mansioni sanitarie [medici, infermieri, ecc.];
5)
vigilatrice d'infanzia e mansioni socio-sanitarie;
6)
insegnanti;
7)
mansioni con porto d'armi;
8)
guida di veicoli [cat. B, C, D, E, personale marittimo, ferroviario e
aeronautico, addetti macchine movimento terra e merci];
9)
produzione esplosivi;
10)
lavoratori in edilizia e costruzioni e mansioni in quota sup. a 2
metri;
11)
capiforno e conduttori dei forni di fusione;
12)
tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13)
operatori del settore idrocarburi;
14)
tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Chiunque contravvenga alle
suddette disposizioni č punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 5 milioni.
Inoltre,
l'art. 41 del
D.Lgs.
81/08 prevede che il medico competente possa effettuare
visite mediche "finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti".
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Per
maggiori dettagli leggere l'articolo 15 della
legge 30 marzo 2001, n. 125
e l'allegato I del
provvedimento
16 marzo 2006 conferenza permanente stato regioni.
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