La
Legge
18 aprile 2005, n. 62, all'art. 29, modificando l'art. 36 del D.Lgs 626/1994, prevede che
tutte le macchine acquistate
prima del settembre 1996
(data di entrata in vigore della "direttiva macchine" marcatura CE)
devono essere adeguate
entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi entro il
12 novembre 2005.
La
sanzione per non utilizzare attrezzature a norma è:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙740 a 7˙014,40 €. In
pratica, tutte le attrezzature acquistate dopo settembre 1996, in base al D.P.R.
459/1996 devono essere dotate di marcatura CE e di tutti i sistemi di
sicurezza previsti dalla "direttiva macchine", le attrezzature che
erano già in azienda prima del dicembre 1996 devono comunque essere adeguate
all'allegato XV del D.Lgs. 626/1994, allegato integrato dall'art. 29
della suddetta legge. Linee
guida sull'adeguamento delle attrezzature di lavoro al link dell' Ispesl Inoltre,
il personale che utilizza macchine o attrezzature che richiedono conoscenze
o responsabilità particolari (art. 73 e del D.Lgs.
81/08) devono ricevere
anche un addestramento sull'utilizzo. L'addestramento viene effettuato da
"persona esperta" e sul luogo di lavoro. Scarica il modulo
di avvenuto addestramento dei lavoratori clicca
qui. La
sanzione per non aver
formato i lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 4˙384
€. La
sanzione per non aver
formato gli utilizzatori di macchine pericolose è: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2˙740 a 7˙014,40 €. ATTENZIONE:
Se
la macchina ha il marchio CE ma è evidentemente carente di dispositivi di
sicurezza, sappiate che in caso di controllo, o peggio di infortunio, il
datore di lavoro è ugualmente pienamente responsabile. Leggi
la NEWS clicca qui. Nota
importantissima: non vendere, prestare, regalare,
concedere in uso attrezzature fuori norma. Per la legge sareste a
tutti gli effetti "fornitori" e pertanto sanzionabili come tali (sanzione
di 10´960 a 43´840 euro o arresto da
3 a 6 mesi, più la corresponsabilità in caso di infortunio durante l'uso
della macchina). |