Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs.
del 3 agosto 2009, n. 106. In vigore
dal 20 agosto
2009. Integra e modifica il D.Lgs.
81/08 anche detto "testo unico sicurezza sul lavoro".
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la tabella di riepilogo obblighi-sanzioni: clicca qui.
Le
più importanti novità introdotte con il nuovo decreto sono:
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Oltre alle imprese familiari
(che già il d.lgs. 626/94 esonerava) anche gli artigiani,
i piccoli commercianti e i coltivatori
diretti sono esonerati
dall'applicazione di tutto il decreto
81/08, ma solo obbligati solo
all'art. 21 ovvero uso di DPI (guanti, occhiali, tuta, ecc.) e
attrezzature (macchine, strumenti, impianti) a norma [art. 3 c. 12];
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La DATA CERTA da apporre sul
documento può essere sostituita dalle firme di tutti i partecipanti alla
valutazione del rischio [art. 28 c. 2] ovvero:
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la comunicazione all'Inail degli
infortuni è prorogata al 20 febbraio 2010 per gli infortuni con
assenza dal lavoro per più di un giorno [art. 18 c. 1-bis]. Per gli
infortuni superiori ai tre giorni deve essere comunicato entro 48 ore
MA E' SUFFICIENTE la "vecchia" denuncia [art. 18 c.
1.r)];
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nelle aziende oltre i 5 lavoratori
il datore di lavoro NON PUO' PIU' svolgere direttamente i compiti di prevenzione
incendi e primo soccorso, e dovrà
pertanto incaricare un dipendente [art. 34 c. 1-bis]; - (stiamo
aspettando chiarimenti in merito al significato di "direttamente")
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il nome del rappresentante dei
lavoratori va comunicato in caso di PRIMA elezione e poi ad ogni
variazione dello stesso e NON ogni anno [art. 18 c. 1.aa)];
>>> Per
i lavori che non richiedono opere di edilizia e non superano i 2
giorni NON E' PIU' NECESSARIO
REDIGERE IL DUVRI (documento unico rischi interferenze) [art. 26 c.
3-bis];
>>> Per
i lavori di impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento che non richiedono opere di edilizia (l'uso
di ponteggi rientra!) NON SI E' PIù
SOGGETTI AL TITOLO IV (POS: piano operativo di sicurezza, nomina resp.
lavori e sicurezza, coordinatori, ecc.) [art. 88 c. 2.g-bis)];
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il datore di lavoro deve elaborare procedure per ridurre il rumore non
più al superamento dei valori inferiori di azione ma bensì al
superamento dei valori superiori di azione [art. 192 c. 2];
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La valutazione stress
lavoro-correlato deve essere effettuata dopo la pubblicazione delle
linee guida della "Commissione consuntiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro" e comunque entro
il 1 agosto 2010 [art. 28 c. 1-bis];
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le zone con pericolo di esplosione (ATEX)
oltre alla segnaletica di pericolo devono anche essere provviste di allarmi
di avvio/fermata impianto ed emergenza [art. 293 c. 3] e
i lavoratori presenti all'interno devono essere formati come da art. 294-bis.
Altre novità
sono:
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se il datore di lavoro svolge
vigilanza sui preposti (capireparto e capicantiere), lavoratori,
medico, progettisti, fornitori e installatori, questi avranno responsabilità
esclusiva sui loro obblighi [art. 18 c. 3-bis];
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anche i dirigenti
(oltre ai preposti) devono ricevere
formazione specifica e aggiornamenti [art. 37 c. 7];
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il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se vuole può consultare
il documento di valutazione MA ESCLUSIVAMENTE
IN AZIENDA [art. 16 c. 1.p)];
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entro il 31 dicembre 2009 saranno stabilite nuovi
criteri per la valutazione da parte del medico della tossicodipendenza
e dell'alcol dipendenza [art.
41 c. 4-bis];
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per le cooperative sociali e le organizzazioni di
volontariato saranno individuate le modalità di applicazione entro il 31 dicembre 2010;
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i volontari non sono più
citati nella definizione di lavoratori (tranne per volontari dei vigili
del fuoco e della protezione civile) [art. 2 c. 1.a];
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i volontari devono essere
completamente tutelati solo se operano alle dipendenze di un datore di
lavoro [art. 3 c. 12-bis];
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il delegato può a sua volta delegare le funzioni sulla sicurezza ma
deve comunque vigilare [art.
16 c. 3-bis];
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saranno individuati i criteri di
qualificazione dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro [art.
6 c. 8 m-bis)];
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dovranno essere messi a norma
solamente i luoghi di lavoro accessibili dai lavoratori (e non tutti)
[art. 62 c. 1];
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è il medico (e non più il
datore i lavoro) che dovrà spedire
all'Ispesl la cartella sanitaria del lavoratore
esposto a sost. cancerogene (polveri di legno duro, amianto, ecc.)
alla cessazione del rapporto di lavoro [art. 243 c. 4];
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abrogato il D.Lgs 222/03
(cantieri: contenuti minimi dei PSC e POS) [art. 304 c. 1.d-quater].
Inoltre:
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La sanzione massima per i datori di
lavoro passa da 5`000-15`000 a 2`500-6`400 euro [art. 55 c. 1].
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La sanzione massima per i preposti
passa da 500-2`000 a 400-1`200 euro [art. 56].
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Per i progettisti la sanzione
massima aumenta da 600-2`000
a 1`500-6`000 euro [art. 57].
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La sanzione massima per i medici
competenti passa da 2`500-10`500 a 1`000-4`000 euro [art. 58];
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le ammende saranno rivalutate ogni 5 anni secondo gli indici
ISTAT.
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il d.lgs. 81/08 con le modifiche apportate (in corsivo) dal D.Lgs. 106/09
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solo il d.lgs. 106/09 clicca
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