News di luglio 2011. Ultimo aggiornamento il 10/02/18

Corso di aggiornamento per addetti ANTINCENDIO. 

E' stata pubblicata una circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito ai corsi di AGGIORNAMENTO per addetti alla prevenzione incendi

La circolare ha solo valore indicativo e pertanto rimaniamo comunque in attesa di un decreto specifico. 

In base all'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08 (che ha sostituito il D.Lgs. 626/94) "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi <...> devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico."

Né il D.Lgs. 626/94 (ora abrogato), né il D.M. 10/03/98, né il D.Lgs. 81/08 definivano contenuti, periodicità e durata del corso di aggiornamento.

La nuova circolare indica solamente i contenuti ma neanche qui ci sono indicazioni su quando effettuare il corso di aggiornamento (dando così adito a CAOS e nuove interpretazioni a casaccio). C'è chi dice che il corso deve essere frequentato ogni 3 anni (come per il corso di primo soccorso), c'è chi dice che deve essere fatto alla scadenza del CPI, ecc. (no comment). Abbiamo inoltrato quesito al Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed allo Spisal, vediamo cosa ci rispondono. NOI riteniamo valida l'ipotesi dei 3 anni, ma finchè non c'è decreto non dovrebbero esserci sanzioni. 

Come non bastasse l'ultimo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, rep. 128/CSR, pubblicato in G.U. 193 del 19/08/2016, in vigore dal 03/09/2016, nella tabella in ultima pagina, riepilogo dei corsi di formazione, riporta proprio la dicitura "NON PREVISTO" nel corso di aggiornamento antincendio. 

Nel frattempo (solo a titolo informativo) vediamo cosa dice la circolare:

 Corso di aggiornamento

 Classificazione

DURATA del corso

DURATA del corso di AGGIORNAMENTO

 Periodicità

Aziende a rischio BASSO

Attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme, 

cioè chi non rientra nel rischio MEDIO o ELEVATO. 

4 ORE

2 ORE

Non specificata!!!

Aziende a rischio MEDIO Attività in possesso di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) rilasciato dai Vigili del Fuoco. 

8 ORE

5 ORE

Non specificata!!!
Aziende a rischio ELEVATO Attività a rischio RILEVANTE (decreto SEVESO-bis); fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;  impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; alberghi con oltre 200 posti letto; ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; uffici con oltre 1000 dipendenti; cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

16 ORE

8 ORE

Non specificata!!!

La sanzione per non aver formato gli addetti antincendio è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200  euro per il datore di lavoro e dirigente. NON c'è sanzione per non aver frequentato il corso di aggiornamento.

Per leggere il testo della circolare prot. 12653 del Dipartimento dei VV.F. clicca qui

Per leggere approfondimento pubblicato da Sicurlav  clicca qui

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