E'
stata pubblicata una circolare del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco in merito ai corsi di AGGIORNAMENTO per
addetti alla prevenzione incendi.
La
circolare ha solo valore indicativo e pertanto rimaniamo comunque in
attesa di un decreto specifico. In
base all'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08 (che ha sostituito il D.Lgs.
626/94) "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione
incendi <...> devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico.".
|
|
Né
il D.Lgs. 626/94 (ora abrogato), né il D.M. 10/03/98, né il D.Lgs. 81/08
definivano contenuti, periodicità e durata del corso di aggiornamento. La
nuova circolare indica solamente i contenuti ma neanche qui ci sono
indicazioni su quando effettuare il corso di aggiornamento (dando così
adito a CAOS e nuove interpretazioni a casaccio). C'è chi dice che il corso deve
essere frequentato ogni 3 anni (come per il corso di primo soccorso), c'è chi dice che
deve essere fatto alla scadenza del CPI, ecc. (no comment). Abbiamo
inoltrato quesito al Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed allo Spisal,
vediamo cosa ci rispondono. NOI riteniamo valida l'ipotesi dei 3 anni,
ma finchè non c'è decreto non dovrebbero esserci sanzioni.
Come non bastasse l'ultimo
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, rep. 128/CSR,
pubblicato in G.U. 193 del 19/08/2016, in vigore dal 03/09/2016,
nella tabella in ultima pagina, riepilogo dei corsi di formazione, riporta proprio
la dicitura "NON PREVISTO" nel corso di aggiornamento antincendio. Nel
frattempo (solo a titolo informativo) vediamo cosa dice la circolare:
|
Corso
di aggiornamento
|
Classificazione
|
DURATA del corso
|
DURATA del corso di AGGIORNAMENTO
|
Periodicità
|
Aziende
a rischio BASSO |
Attività quelle non classificabili a
medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono
scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono
probabilità di propagazione delle fiamme,
cioè
chi non rientra nel rischio MEDIO o ELEVATO.
|
4
ORE |
2
ORE |
Non
specificata!!! |
Aziende a rischio MEDIO |
Attività in possesso di CPI
(Certificato di Prevenzione Incendi) rilasciato dai Vigili del
Fuoco. |
8
ORE |
5
ORE |
Non specificata!!! |
Aziende a rischio ELEVATO |
Attività
a rischio RILEVANTE
(decreto SEVESO-bis); fabbriche
e depositi di esplosivi;
centrali
termoelettriche; impianti
di estrazione
di oli minerali e gas combustibili; impianti e
laboratori nucleari;
depositi
al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore
a 20.000 m2;
attività
commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore
a 10.000 m2;
scali
aeroportuali,
infrastrutture ferroviarie e metropolitane; alberghi con oltre
200 posti letto; ospedali,
case di cura e case di ricovero per anziani; scuole
di ogni ordine e grado con oltre
1000 persone presenti; uffici
con oltre 1000
dipendenti; cantieri
temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere
simili di
lunghezza superiore a 50 m; cantieri
temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi |
16
ORE |
8
ORE |
Non specificata!!! |
La
sanzione per non aver formato gli addetti antincendio è arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.200 a 5.200 euro per il datore
di lavoro e dirigente. NON c'è sanzione per non aver frequentato il
corso di aggiornamento.
Per
leggere il testo della circolare prot. 12653 del Dipartimento dei VV.F. clicca
qui.
Per
leggere approfondimento pubblicato da Sicurlav clicca
qui.
|