Il
provvedimento
del 30 ottobre 2007 della "Conferenza Unificata"
(pubbl. in Gazzetta Uff. del n. 266 del 15/11/07) sull'accertamento
di assenza di tossicodipendenza. In
base a quanto prescritto dall'art. 4:
1
. Il datore di lavoro, prima
di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco
di cui all'allegato I [vedi qui sotto], qualunque sia il tipo di
rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente
gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del
lavoratore interessato. Il medico competente entro trenta giorni dalla
richiesta [...] comunica la data ed il luogo della visita al
lavoratore interessato almeno un giorno prima.
2.
Il medico competente [...] provvede a verificare l'assenza di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici
test di screening [...].
3.
A seguito degli accertamenti [...] il lavoratore risultato positivo
ai test, comportando tale positività un giudizio di inidoneità
temporanea, viene inviato da parte del medico competente al
servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale,
nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il
lavoratore [...].
4.
Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura
sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il
lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che
renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a
rischio anche nei confronti di terzi.
Nell'allegato
I del provvedimento è riportato l'elenco
delle mansioni che comportano particolari rischi per le quali è
richiesto l'accertamento sull'uso di stupefacenti che riassumiamo in:
1)
attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione [come
ad esempio: impiego di gas tossici;
fabbricaz. e uso fuochi d'artificio, impianti nucleari];
2)
mansioni inerenti attività di
trasporto [patente di
cat. C, D, E; taxi; trasporto merci
pericolose; conduttori di auto e barche a noleggio; ferroviario e
aeronautico solamente per mansioni di responsabilità e controllo];
3)
addetti alla guida di macchine di
movimentazione terra e merci;
4)
responsabili della produzione, confezionamento, detenzione del trasporto e
della vendita di esplosivi.
Art.
8.
Modalità
dell'accertamento dell'assenza di
tossicodipendenza
1.
Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1,
sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
[Il medico quindi non può rivelare
i motivi della non idoneità del lavoratore]
[...]
5.
Il lavoratore di cui sia
accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni
dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso
il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale. 6. La
ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo
campione oggetto dell'accertamento.
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Per
maggiori dettagli leggere l'allegato I del provvedimento
30 ottobre 2007.
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