Con
il Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella
G.U.
n. 140 del 19 giugno 2001, è stata introdotta la responsabilità sociale
delle imprese. Questo vuol dire che anche le società possono essere
condannate (non solo i soci amministratori o i rappresentanti legali). Da
settembre 2007 rientrano anche i reati commessi per violazione delle norme
antinfortunistiche. Le
sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria; b)
le sanzioni interdittive; c)
la confisca; d)
la pubblicazione della sentenza. 2.
Le sanzioni interdittive sono: a)
l'interdizione dall'esercizio
dell'attività; b)
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito; c)
il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d)
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi; e)
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
1.
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la
sanzione pecuniaria.
2.
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote
in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3.L'importo
di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire
tre milioni. L'importo della quota è fissato sulla base delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
Perciò
la sanzione va da un minimo di 28'800 € ad un massimo di 1'549'000 €.
I
reati per i quali sono previste le sanzioni sono:
»
Malversazione a danno dello Stato;
»
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
»
Truffa ai danni dello Stato;
»
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
»
Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
»
Concussione;
»
Corruzione.
2)
Reati menzionati nella Legge di riforma dei reati societari (art.
11 della L.366/2002):
»
False comunicazioni sociali;
»
Impedito controllo;
»
Illecita influenza sull’assemblea;
»
Aggiottaggio;
»
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche e di
vigilanza;
»
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società
controllate;
»
Operazioni in pregiudizio dei creditori.
N.B.:
la L. 366/02 dimostra che tali elencazioni sono ragionevolmente destinate
all’ampliamento.
Infatti
nel corso degli anni sono stati aggiunti anche i seguenti:
»
Reati
con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
»
Pratiche
di mutilazione degli organi genitali femminili;
»
Delitti
contro la personalità individuale;
»
Riduzione
o mantenimento in schiavitù o in servitù;
»
Prostituzione
e pornografia minorile (detenzione di materiale pornografico, pornografia
virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile);
»
Tratta
di persone (acquisto e alienazione di schiavi);
»
Reati
di abuso di mercato e abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato;
»
Reati
di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art.
9];
»
Omicidio
colposo e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
»
Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
»
Ricettazione;
»
Riciclaggio;
»
Impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
»
Reati
transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.
146, artt. 3 e 10)
» Associazione per
delinquere;
»
Associazione
di tipo mafioso;
»
Associazione
per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
»
Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
»
Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine;
»
Induzione
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria;
»
Favoreggiamento
personale.
Se
il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a)
l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c)
le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d)
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di
cui alla lettera b).
~
~ ~ ~ ~
Leggi
il testo del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 clicca
qui.
Nel
Blog 231 interessanti considerazioni e approfondimenti clicca
qui
|