News di settembre 2007

Nuove (GRAVI) SANZIONI per gli infortuni sul lavoro

 

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001, è stata introdotta la responsabilità sociale delle imprese. Questo vuol dire che anche le società possono essere condannate (non solo i soci amministratori o i rappresentanti legali). 

Da settembre 2007 rientrano anche i reati commessi per violazione delle norme antinfortunistiche

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Perciò la sanzione va da un minimo di 28'800 € ad un massimo di 1'549'000 €.

I reati per i quali sono previste le sanzioni sono:

» Malversazione a danno dello Stato;

» Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

» Truffa ai danni dello Stato;

» Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

» Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

» Concussione;

» Corruzione.

2) Reati menzionati nella Legge di riforma dei reati societari (art. 11 della L.366/2002):

» False comunicazioni sociali;

» Impedito controllo;

» Illecita influenza sull’assemblea;

» Aggiottaggio;

» Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche e di vigilanza;

» Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate;

» Operazioni in pregiudizio dei creditori.

N.B.: la L. 366/02 dimostra che tali elencazioni sono ragionevolmente destinate all’ampliamento.

Infatti nel corso degli anni sono stati aggiunti anche i seguenti:

» Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

» Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

» Delitti contro la personalità individuale;

» Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

» Prostituzione e pornografia minorile (detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

» Tratta di persone (acquisto e alienazione di schiavi);

» Reati di abuso di mercato e abuso di informazioni privilegiate,  manipolazione del mercato;

» Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9];

» Omicidio colposo e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

» Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

» Ricettazione;

» Riciclaggio;

» Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

» Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) 

» Associazione per delinquere;

» Associazione di tipo mafioso;

» Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

» Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

» Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

» Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

» Favoreggiamento personale.

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

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Leggi il testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 clicca qui.

Nel Blog 231 interessanti considerazioni e approfondimenti clicca qui 

 

 

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