Dal 2003 (in effetti dal 2005) c'è la possibilità per
famiglie e aziende di chiamare studenti o pensionati o disoccupati per
effettuare lavori di pulizie, giardinaggio, vendemmia, ecc. pagandoli con
buoni di 10 euro
(detti voucher) nei quali sono compresi 2,50
euro di versamenti Inail e Inps.
Attenzione che
devono ovviamente essere rispettati alcuni requisiti:
·
possono
essere chiamati solo studenti nei periodi di vacanza (estate, Natale,
Pasqua, sabati e domeniche), pensionati, casalinghe (solo per lavoro
occasionale in agricoltura), disoccupati (compresi con integrazione o in
mobilità);
·
non
si possono "spendere" più di 10.000 euro all'anno (ognuno di loro
non ne può incassare più di 5.000 netti ovvero 6660 lordi).
Abbiamo notizia che alcuni consulenti del lavoro e
commercialisti stanno "promuovendo" questa forma di lavoro presso
artigiani e piccole aziende e anche alcuni ispettori dello Spisal stanno
informando che non c'è nessun problema nell'utilizzo di questi lavoratori
...........
ATTENZIONE!!!!
NON E' VERO!!!!!!!!!!!!!!!!
E' vero solamente se la prestazione è svolta presso una
famiglia o azienda per un lavoro occasionale, NON VALE se l'artigiano chiama
il lavoratore per operare presso un altro cliente.
Leggete bene le ultime righe a pagina 5 e
le prime a pagina 9 del "Vademecum
lavoro accessorio" della DPL di Modena (allegato) e scoprirete che:
·
nei
confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio, trovano applicazione tanto il D.Lgs. n.81/08 (Testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro) quanto tutte le altre disposizioni
speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
·
il
lavoratore può essere pagato con i voucher solamente dall'utilizzatore
finale e non da intermediari (cioè direttamente dal cliente e non dalla
ditta che lo ha chiamato (Esempio: il giardiniere NON PUO' farsi aiutare nei
lavori presso suoi clienti).
·
se
il lavoratore svolge la sua attività occasionale (accessoria) presso un
datore di lavoro (cioè presso un'azienda o una società o un
professionista) questi LO DOVRA' TUTELARE a tutti gli effetti COME FOSSE
UN SUO DIPENDENTE (visita medica, fornitura di attrezzature "a
norma", consegna di tutti i DPI necessari [guanti, scarpe, occhiali,
tuta, cuffie, ecc.], informazione e corsi di formazione sulla sicurezza (ed
eventuale addestramento), assistenza alla prevenzione incendi e primo
soccorso, eccetera!!!!!!!!!!!!
STATE MOLTO ATTENTI, in caso controllo o
DI INFORTUNIO i datori di lavoro saranno ritenuti responsabili e condannati
come previsto da D.lgs. 81/08!!! Ricordiamo che nel D.Lgs.
81/08 rientrano nella tutela anche i semplici "volontari".
Siamo in attesa di ulteriori "autorevoli"
chiarimenti (in queste NEWS o su richiesta inviata a studiomethodo@yahoo.it vi faremo sapere).
Questa NEWS e relativi documenti allegati e' anche consultabile al sito http://www.sicurezza81.eu
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Mirko Tinè
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